Sentenza n. 268/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento prot. n. 0047914 del 28 settembre 2021, a firma del Commissario Straordinario di Laore Sardegna, comunicato in pari data a mezzo posta elettronica, con cui il ricorrente è stato escluso partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 Istruttori Amministrativi - categoria C, livello retributivo C1 (all. 1); di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare, ove occorrer possa, il bando adottato con Determinazione n. 284/21 del 2 aprile 2021 a firma del Commissario Straordinario di Laore Sardegna con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 Istruttori Amministrativi - categoria C, livello retributivo C1, ove interpretato nel senso di disporre l’esclusione del partecipante che non abbia allegato il curriculum vitae; nonché, ove occorrer possa, - l’elenco ammessi agli esami orali - Prot n 0047388 del 23/09/21; - il nuovo elenco ammessi - errata corrige prot. n. 0048387/21 del 30/09/2021; - l'elenco ammessi agli esami orali con valutazione titoli - Prot n 0051420 del 19 10 2021; - l'elenco ammessi agli esami orali con valutazione titoli – Prot. n. 0051491 del 19 10 2021[errata corrige].
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da un concorso pubblico per la mancata allegazione del curriculum vitae
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura concorsuale bandita da Laore Sardegna per l’assunzione di 21 istruttori amministrativi, deducendo la violazione dell’art. 6 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e i vizi di sviamento, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e irragionevolezza. L’esclusione era stata disposta perché alla domanda non era stato allegato il curriculum vitae, richiesto dal bando a pena di irricevibilità. Il ricorrente ha sostenuto che la domanda, redatta secondo il modello predisposto dall’amministrazione, conteneva già tutte le informazioni necessarie per la partecipazione e per la valutazione dei titoli e che il curriculum avrebbe avuto contenuto meramente duplicativo. Ha inoltre evidenziato di avere dichiarato di non possedere titoli valutabili ai sensi del bando. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo l’integrazione del documento senza consentire l’introduzione tardiva di nuovi titoli o dichiarazioni. Nel corso del giudizio Laore ha ammesso con riserva il candidato alle prove, che sono state superate, con collocazione in graduatoria alla posizione n. 360. L’amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il candidato, preceduto da 40 idonei, non avrebbe avuto concrete possibilità di assunzione. Il ricorrente ha invece dichiarato di conservare interesse alla decisione, anche in ragione della proroga della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2025, è stata prorogata dalla l.r. Sardegna n. 36/2025 sino al 31 dicembre 2026; pertanto permane, seppure meramente teorica e potenziale, la possibilità di uno scorrimento e di una futura assunzione, sufficiente a conservare l’interesse alla decisione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’omessa allegazione del curriculum vitae costituisse, nel caso concreto, una mera irregolarità formale, poiché la domanda tempestivamente presentata conteneva già tutte le informazioni rilevanti per la partecipazione e per la valutazione dei titoli e il candidato aveva dichiarato di non volersi avvalere dei titoli valutabili. Il curriculum non avrebbe quindi introdotto elementi nuovi né alterato la par condicio. Il soccorso istruttorio è ammissibile quando consente di completare o regolarizzare un dato già fornito, anche se erroneamente o incompletamente, mentre non può essere utilizzato per introdurre tardivamente titoli, requisiti o dichiarazioni nuovi. Nel caso concreto, la richiesta del curriculum avrebbe avuto soltanto funzione di verifica e completamento documentale, senza rimettere il candidato in termini né modificare il contenuto sostanziale della domanda. In applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, favor partecipationis, buona fede e prevalenza della sostanza sulla forma, l’amministrazione avrebbe dovuto invitare il candidato a regolarizzare la documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, anziché disporne direttamente l’esclusione. Il provvedimento di esclusione è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Impone al responsabile del procedimento di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e di esperire gli accertamenti necessari; nel caso concreto fonda il dovere dell’amministrazione di consentire la regolarizzazione del curriculum mancante, trattandosi di irregolarità formale non lesiva della par condicio.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento concorre a escludere l’estromissione del candidato per un mero errore formale facilmente emendabile, quando la domanda contenga già tutte le informazioni sostanziali necessarie.
art. 1, comma 2-bis, l.r. Sardegna n. 47/2018
Costituisce la base normativa regionale della procedura concorsuale per l’assunzione degli istruttori amministrativi.
l.r. Sardegna n. 34/2020
Modifica e integra la disciplina regionale richiamata per l’indizione della procedura concorsuale.
l.r. Sardegna n. 36/2025
È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2025, relative alle seguenti procedure selettive bandite dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna):…..b) selezione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 istruttori amministrativi, categoria C, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione n. 1361 del 7 dicembre 2021, rettificata con determinazione n. 1427 del 28 dicembre 2021 e pubblicata sul BURAS n. 3 del 20 gennaio 2022
La proroga della graduatoria mantiene attuale l’interesse del candidato alla decisione, anche se la possibilità di assunzione è soltanto teorica o potenziale.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, l’omessa allegazione di un documento richiesto dal bando non giustifica automaticamente l’esclusione quando la domanda tempestivamente presentata contenga già tutte le informazioni sostanziali necessarie e il documento mancante abbia contenuto meramente duplicativo o non innovativo.
- Il soccorso istruttorio è ammissibile per completare o regolarizzare un dato già fornito, anche in modo erroneo o incompleto, ma non può consentire l’introduzione tardiva di requisiti, titoli o dichiarazioni nuovi, né alterare la par condicio tra i candidati.
- Quando l’omessa allegazione del curriculum vitae derivi da un plausibile errore interpretativo del bando e la domanda contenga già le informazioni rilevanti, il curriculum può essere richiesto successivamente dall’amministrazione per finalità di verifica e completamento, senza che la domanda divenga nulla o irricevibile.
- I principi di proporzionalità, ragionevolezza, favor partecipationis e prevalenza della sostanza sulla forma impongono di preferire la regolarizzazione all’esclusione diretta se la carenza documentale è facilmente emendabile, non compromette la certezza dei rapporti giuridici e non incide sulla par condicio.
- La permanenza di una possibilità anche soltanto teorica e potenziale di scorrimento della graduatoria, purché non esclusa e sostenuta dalla perdurante efficacia della graduatoria, è sufficiente a mantenere l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’esclusione dalla procedura concorsuale.
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