Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18816/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 6, 7 c.p.). Due principali censure: (1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. nella legge 176/2020): la Corte d'appello avrebbe tenuto un'udienza con trattazione orale senza che le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale fossero comunicate telematicamente alla difesa nei termini previsti, nonostante il ricorrente avesse eccepito l'omessa comunicazione nei cinque giorni antecedenti; (2) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 comma 1 nn. 2, 6 e 7 c.p. e alla mancata applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che non risulti dagli atti la comunicazione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 23-bis d.l. 137/2020, delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa, e che l'udienza si sia poi svolta in forma pubblica con trattazione orale senza che fosse stata richiesta tale modalità. Tale violazione integra una nullità a regime intermedio (artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l'esame delle ulteriori censure sul tema delle aggravanti e dell'art. 131-bis, sebbene la Corte abbia richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante di cui al n.6 dell'art. 625 c.p. non si applica quando l'oggetto sottratto non è un bagaglio di un viaggiatore.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28/10/2020 n.137, conv. Legge 18/12/2020 n.176 (art. 23-bis)

    art. 23-bis D.L. 137/2020 (discipline per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza COVID-19)

    Prevede che, salvo richiesta di discussione orale, la corte d'appello decida in camera di consiglio sulla base del contraddittorio cartolare con deposito e trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero; la mancata comunicazione delle conclusioni alla difesa nei termini previsti determina nullità procedurale.

  • Decreto-legge 18/10/2012 n.179 (art. 16 comma 4)

    art. 16 comma 4 D.L. 179/2012

    Stabilisce l'utilizzo della trasmissione telematica agli uffici giudiziari; art. 23-bis rinvia all'uso della trasmissione telematica per l'invio delle conclusioni del P.M.

  • Art. 24 (del medesimo decreto emergenziale richiamato)

    art. 24 (richiamato nell'ambito della disciplina del deposito delle conclusioni delle parti private)

    Prevede la possibilità per le parti private di depositare conclusioni scritte trasmesse telematicamente entro il termine indicato (cinque giorni antecedenti l'udienza).

  • Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di norme processuali e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per violazione della disciplina emergenziale sulla comunicazione delle conclusioni.

  • Artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179 c.p.p.

    Individuano la nullità a regime intermedio per violazioni procedurali; la mancata comunicazione delle conclusioni del P.M. è stata qualificata come nullità di tale tipo che comporta annullamento con rinvio.

  • Artt. 624 e 625 comma 1 nn. 2, 6, 7 cod. pen.

    art. 624; art. 625 comma 1 nn. 2, 6, 7 c.p.

    Norme sostanziali relative al reato di furto e alle aggravanti contestate. La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulle aggravanti a causa dell'accoglimento del motivo procedurale, ma ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione dell'aggravante n.6 ai casi in cui l'oggetto sia un bagaglio di un viaggiatore.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Istituisce la condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la questione è stata prospettata dal ricorrente ma non è stata risolta dalla Cassazione, che ha rimesso al giudice di merito la valutazione in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Durante il periodo di vigenza dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, se il pubblico ministero deposita conclusioni scritte queste devono essere trasmesse telematicamente alla cancelleria e immediatamente comunicate alla difesa entro i termini previsti; la loro mancata comunicazione può determinare nullità rilevante e annullamento con rinvio.
  • La trattazione orale in appello è ammissibile solo se richiesta da una delle parti o se l'imputato manifesta volontà di comparire; la celebrazione orale senza tale richiesta nel periodo regolato dall'art. 23-bis configura violazione procedurale.
  • La difesa deve controllare preventivamente la modalità di trattazione dell'udienza (cartolare o orale) e, se le conclusioni non sono state comunicate, eccepire tempestivamente il vizio nei termini utili per preservare il rimedio in Cassazione.
  • Le nullità derivanti dalla violazione delle norme emergenziali sulla comunicazione delle conclusioni sono da considerarsi nullità a regime intermedio (art. 178/179 c.p.p.) con effetto di annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • In tema di furto, l'aggravante di cui al n.6 dell'art. 625 c.p. richiede che l'oggetto sottratto sia un bagaglio di un viaggiatore; la sottrazione di beni da distributori o da apparecchi situati in locali non configura normalmente tale aggravante.
  • La rilevazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione di merito (quantità, valore, personalità del reo, modalità) che può essere compiuta solo dopo il corretto svolgimento del contraddittorio e, se necessario, sarà esaminata in sede di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.