Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere (8/01/2025) relativa a quattro distinti episodi di acquisto di cocaina (capo 43: ~250 g; capo 44: ~202 g; capo 46: ~200 g; capo 52: ~250 g) per complessivi pagamenti significativi, contestati come cessioni finalizzate alla rivendita. Il ricorrente deduce: carenza o illogicità della motivazione per mancata autonoma valutazione del giudice ("copia-incolla" della richiesta della Procura); insufficienza del quadro indiziario (intercettazioni poco chiare, incontri neutri, assenza di riscontro oggettivo); errata qualificazione delle condotte come spaccio anziché uso personale (art. 75 T.U. Stup.); mancata considerazione del tempo intercorso tra fatti e misura e della adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico); disparità di trattamento rispetto a coindagati; e, in generale, omessa valutazione critica degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. abbiano svolto autonoma valutazione delle risultanze investigative (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, videoriprese, localizzazioni GPS, dichiarazioni di persone informate) e che tali acquisizioni, valutate nel loro contesto, raggiungano la soglia di gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare. Le intercettazioni, i riscontri e le modalità (quantitativi ingenti e contropartite in denaro ripetute nel tempo) sono state ritenute indicative della destinazione alla cessione e non dell'uso personale. Inoltre, il giudice ha ritenuto fondato il pericolo di reiterazione, avendo riguardo alla ripetitività delle condotte, al contesto criminale e a precedenti penali rilevanti; ha considerato la custodia cautelare adeguata a interrompere i contatti con fornitori e acquirenti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Uso come norma di coordinamento per la partecipazione ai reati (concorso di persone) rispetto alle contestazioni di cessione di stupefacenti
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sanzionatoria applicata alle ipotesi di cessione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quantità, prezzo e modalità delle operazioni siano compatibili con la destinazione alla cessione
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (uso personale)
Dedotta dalla difesa per sostenere che le condotte fossero per consumo personale; la Corte ha ritenuto invece, in base a elementi oggettivi e ripetuti acquisti, che sussistesse la finalità di cessione e quindi la sussunzione nell'art. 73
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione; la Corte ha valutato l'attualità e concretezza del pericolo alla luce delle modalità e della ripetitività delle condotte
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Obbligo motivazionale del giudice sulle risultanze di fatto e sulle valutazioni critiche; la Corte ha ritenuto che l'obbligo sia stato assolto indicando le pagine dell'ordinanza genetica in cui è svolta autonoma valutazione
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione ai vizi denunciati (mancata logica, errata applicazione di legge)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma in materia di condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La mera trascrizione o uso di passaggi della richiesta della Procura non è di per sé vizio qualora il giudice dimostri, anche rimandando a passaggi specifici del provvedimento, di aver svolto autonoma e congrua valutazione delle risultanze
- Intercettazioni telefoniche/ambientali, integrate da riscontri oggettivi (osservazioni, video, localizzazioni GPS, movimenti di denaro), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria necessaria alla misura cautelare, specialmente se indicano quantità, prezzo e ripetitività coerenti con cessione
- La distinzione tra uso personale (art. 75) e destinazione alla cessione (art. 73) si valuta in concreto: quantità rilevanti, ripetizione di acquisti, importi pagati e modalità delle operazioni orientano verso la sussunzione nella fattispecie di spaccio
- Il trascorrere del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura non esclude automaticamente la cautela; l'attualità del pericolo può essere desunta dalle modalità delle condotte, dalla ripetitività e dal contesto criminale anche se alcuni fatti sono antecedenti
- Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) la difesa deve proporre elementi concreti e specifici che rendano tali misure effettivamente idonee a impedire la reiterazione; mere deduzioni generiche sono generalmente insufficienti
- Le asserite disparità di trattamento rispetto a coindagati richiedono una dimostrazione precisa degli elementi differenti; la sola affermazione della disparità non basta a invalidare la valutazione discrezionale del giudice della cautela
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