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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere (8/01/2025) relativa a quattro distinti episodi di acquisto di cocaina (capo 43: ~250 g; capo 44: ~202 g; capo 46: ~200 g; capo 52: ~250 g) per complessivi pagamenti significativi, contestati come cessioni finalizzate alla rivendita. Il ricorrente deduce: carenza o illogicità della motivazione per mancata autonoma valutazione del giudice ("copia-incolla" della richiesta della Procura); insufficienza del quadro indiziario (intercettazioni poco chiare, incontri neutri, assenza di riscontro oggettivo); errata qualificazione delle condotte come spaccio anziché uso personale (art. 75 T.U. Stup.); mancata considerazione del tempo intercorso tra fatti e misura e della adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico); disparità di trattamento rispetto a coindagati; e, in generale, omessa valutazione critica degli elementi difensivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. abbiano svolto autonoma valutazione delle risultanze investigative (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, videoriprese, localizzazioni GPS, dichiarazioni di persone informate) e che tali acquisizioni, valutate nel loro contesto, raggiungano la soglia di gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare. Le intercettazioni, i riscontri e le modalità (quantitativi ingenti e contropartite in denaro ripetute nel tempo) sono state ritenute indicative della destinazione alla cessione e non dell'uso personale. Inoltre, il giudice ha ritenuto fondato il pericolo di reiterazione, avendo riguardo alla ripetitività delle condotte, al contesto criminale e a precedenti penali rilevanti; ha considerato la custodia cautelare adeguata a interrompere i contatti con fornitori e acquirenti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Uso come norma di coordinamento per la partecipazione ai reati (concorso di persone) rispetto alle contestazioni di cessione di stupefacenti

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sanzionatoria applicata alle ipotesi di cessione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quantità, prezzo e modalità delle operazioni siano compatibili con la destinazione alla cessione

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (uso personale)

    Dedotta dalla difesa per sostenere che le condotte fossero per consumo personale; la Corte ha ritenuto invece, in base a elementi oggettivi e ripetuti acquisti, che sussistesse la finalità di cessione e quindi la sussunzione nell'art. 73

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione; la Corte ha valutato l'attualità e concretezza del pericolo alla luce delle modalità e della ripetitività delle condotte

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice sulle risultanze di fatto e sulle valutazioni critiche; la Corte ha ritenuto che l'obbligo sia stato assolto indicando le pagine dell'ordinanza genetica in cui è svolta autonoma valutazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione ai vizi denunciati (mancata logica, errata applicazione di legge)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma in materia di condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La mera trascrizione o uso di passaggi della richiesta della Procura non è di per sé vizio qualora il giudice dimostri, anche rimandando a passaggi specifici del provvedimento, di aver svolto autonoma e congrua valutazione delle risultanze
  • Intercettazioni telefoniche/ambientali, integrate da riscontri oggettivi (osservazioni, video, localizzazioni GPS, movimenti di denaro), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria necessaria alla misura cautelare, specialmente se indicano quantità, prezzo e ripetitività coerenti con cessione
  • La distinzione tra uso personale (art. 75) e destinazione alla cessione (art. 73) si valuta in concreto: quantità rilevanti, ripetizione di acquisti, importi pagati e modalità delle operazioni orientano verso la sussunzione nella fattispecie di spaccio
  • Il trascorrere del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura non esclude automaticamente la cautela; l'attualità del pericolo può essere desunta dalle modalità delle condotte, dalla ripetitività e dal contesto criminale anche se alcuni fatti sono antecedenti
  • Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) la difesa deve proporre elementi concreti e specifici che rendano tali misure effettivamente idonee a impedire la reiterazione; mere deduzioni generiche sono generalmente insufficienti
  • Le asserite disparità di trattamento rispetto a coindagati richiedono una dimostrazione precisa degli elementi differenti; la sola affermazione della disparità non basta a invalidare la valutazione discrezionale del giudice della cautela

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