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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38156/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una socia, titolare del 50% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento ai fini IRPEF e accessori per maggior reddito di partecipazione, assumendo che gli utili extracontabili accertati in capo alla società fossero stati distribuiti ai soci pro quota. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'Ufficio avesse erroneamente calcolato la pretesa sui ricavi extracontabili e non sul reddito d'impresa complessivamente accertato nei confronti della società. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato integralmente l'avviso, ritenendolo incoerente perché fondato sui ricavi e non sul reddito societario. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in presenza di utili extracontabili di società a ristretta base, la presunzione di distribuzione ai soci opera indipendentemente dal reddito complessivo accertato in capo alla società e che, semmai, il giudice avrebbe dovuto ridurre l'importo dell'accertamento, non annullarlo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto del principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati si presumono distribuiti ai soci salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento. La Corte ha inoltre precisato che, se il giudice tributario ritiene accertato un maggior reddito imponibile inferiore a quello contestato, deve ridurre la pretesa, non annullare l'atto integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    norma indicata dall'Ufficio come violata per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento fondato sugli utili extracontabili della società

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci opera indipendentemente dal reddito societario complessivamente accertato e persino quando la società abbia chiuso l'esercizio con perdite contabili.
  • Se il giudice ritiene che il maggior reddito imponibile sia inferiore a quello accertato dall'Amministrazione, deve ridurre la pretesa tributaria nella misura corretta e non annullare integralmente l'avviso.
  • La mera deduzione di una chiusura dell'esercizio in perdita non è sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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