Sentenza n. 625/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi del concorso, contestando la valutazione dei quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui selezionata. Con il secondo motivo ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione al quesito n. 6, fosse parimenti corretta la risposta fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, relativamente alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l’A.S.L. ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con il quale sono stati attribuiti 2 punti a ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita, procedendo alla rideterminazione della graduatoria.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame della commissione e la conseguente rideterminazione dei punteggi avessero integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. In particolare, il nuovo punteggio attribuito alla prova pratica è risultato non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. La fattispecie non è stata qualificata come sopravvenuta carenza di interesse e conseguente improcedibilità, poiché l’Amministrazione ha adottato atti idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’A.S.L. è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, in ragione dell’esito del riesame, della serialità del contenzioso, della tempestività dell’autotutela, della specificità tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Richiamato quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante rettifica del punteggio o riedizione delle operazioni concorsuali.
art. 12 d.P.R. 220/2001
tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni di correzione e gestione della prova concorsuale; il giudice non ne ha esaminato il merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevede, secondo quanto riportato in sentenza, la soglia di 14 punti nella prova pratica necessaria per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto l’esclusione da una procedura concorsuale, l’amministrazione riesamina gli atti contestati, rettifica il punteggio e ammette il candidato alla fase successiva, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pretesa è stata concretamente realizzata.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività successiva dell’amministrazione elimini integralmente la situazione lesiva e soddisfi la domanda sostanziale proposta dal ricorrente; la mera inutilità sopravvenuta della decisione giudiziale, senza soddisfazione della pretesa, integra invece sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, valutando l’esito sostanziale della controversia e il comportamento processuale e amministrativo delle parti.
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