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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento dell’atto di aggiudicazione del -OMISSIS- della gara per assegnare i “lotto 2, con Cig B7D3CC10A7, della “procedura negoziata n. 650/2025 ex artt. 155 comma 3 lett. B, 162 comma 2 e 168 comma 6 del d. lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica per la definizione di un contratto quadro da concludersi con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisternette in polietilene del volume di 1000 litri ciascuna o consegnato sfuso tramite autocisterna”, dei verbali di gara approvazione noti e ancora celati a -OMISSIS-(es. verbali di seduta riservata “-OMISSIS-” citati nel provvedimento di aggiudicazione), oltre i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluse le note -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-ai controinteressati all'accesso e prot. n. -OMISSIS-a seguito di istanza d'accesso -OMISSIS-, nonché, in quanto occorra, l'avviso di gara, come emendato dalla “errata corrige”, il capitolato speciale di appalto, e la restante documentazione di gara modelli: domanda di partecipazione, di DGUE, di autodichiarazione, di dichiarazione d'avvalimento, di offerta economica, nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato tra -OMISSIS- e -OMISSIS-e per il subentro di -OMISSIS-nella sua esecuzione, con riserva successiva di domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 c. 5 cpa per i danni arrecatile da provvedimenti e comportamenti impugnati, e con istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di -OMISSIS-di accedere ai documenti della gara non ancora rilasciati, nonché a tutti i documenti attestanti gli accertamenti condotti da -OMISSIS- sulle verifiche su offerta, dichiarazioni e documenti prodotti da -OMISSIS-, per la condanna di -OMISSIS- a rilasciare copia integrale e non oscurata degli stessi, e per l'annullamento in quanto occorra delle già impugnate note -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-ai controinteressati all'accesso e prot. n. -OMISSIS-sull'istanza d'accesso -OMISSIS-, nella parte nella quale non rilasciano i documenti chiesti in accesso difensivo da -OMISSIS-, oltre che per l'emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa delle misure idonee ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario ad acta”; anche a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 23 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202503701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di polielettrolita cationico, nonché gli atti di gara e il diniego parziale di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con un ribasso dell’8,10%, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, contestando anzitutto la mancata sottoposizione a verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, che aveva formulato un ribasso del 13,23%. Ha dedotto violazione della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici, della lex specialis e della l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e sviamento. Dopo l’accesso integrale alla documentazione di gara, ha proposto motivi aggiunti, sostenendo che l’aggiudicataria avesse omesso o attenuato informazioni rilevanti relative a un procedimento penale per violazioni ambientali, al sequestro preventivo di uno stabilimento e alle misure di self-cleaning adottate; ha inoltre contestato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione della stazione appaltante nel verificare l’affidabilità professionale dell’aggiudicataria e l’efficacia delle misure correttive. Era stata altresì proposta domanda ex art. 116 c.p.a. per ottenere la documentazione non ancora ostesa, domanda divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il rilascio degli atti. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno eccepito l’inammissibilità delle censure concernenti il merito della valutazione di non anomalia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla verifica di anomalia, ha rilevato che l’art. 21-bis della lettera di invito prevedeva il ricorso al metodo A dell’allegato II.2 al d.lgs. 36/2023 soltanto quando le offerte ammesse fossero almeno cinque. Poiché al lotto 2 avevano partecipato quattro concorrenti, tale disciplina non era applicabile; restava la facoltà della stazione appaltante di sottoporre a verifica un’offerta che, sulla base di elementi specifici, apparisse anormalmente bassa. La ricorrente non ha fornito elementi oggettivi idonei a far sorgere il sospetto di insostenibilità dell’offerta aggiudicataria, limitandosi a contrapporre la propria valutazione economica. Il sindacato giurisdizionale sulla scelta di attivare la verifica è quindi limitato ai casi di macroscopica irragionevolezza o illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che l’aggiudicataria avesse dichiarato il procedimento penale, il sequestro preventivo e le misure correttive adottate, fornendo documentazione sostanzialmente sufficiente alla valutazione della vicenda. L’omessa produzione del decreto di sequestro, a fronte della conoscenza del verbale e degli altri atti rilevanti, è stata ritenuta irrilevante. Non risultavano inoltre procedimenti amministrativi per le ulteriori sanzioni ambientali prospettate dalla ricorrente. È stato escluso il difetto di istruttoria, anche perché la ricorrente non ha indicato quali specifici accertamenti sarebbero mancati, in particolare in ordine all’efficacia delle misure di self-cleaning. È stato escluso anche il difetto di motivazione: quando la stazione appaltante ritiene non compromessa l’affidabilità professionale e ammette l’operatore alla gara, non è normalmente necessaria una motivazione analitica, salvo la presenza di motivi ostativi di particolare intensità. Nel caso concreto, la collaborazione dell’impresa, le misure adottate e il successivo dissequestro escludevano tale particolare gravità. La domanda di accesso era già stata definita con cessazione della materia del contendere e condanna della stazione appaltante alle spese nel separato incidente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio principale, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione

    La valutazione dell’anomalia deve essere effettuata sulla base degli elementi specifici indicati nella lex specialis; in assenza di una soglia normativa operativa, la verifica è comunque attivabile quando sussistano elementi specifici idonei a far sorgere fondati sospetti sulla sostenibilità dell’offerta.

  • art. 21-bis, commi 2, 3 e 5, della lettera di invito

    Il metodo A per il calcolo della soglia di anomalia si applica solo quando le offerte ammesse sono almeno cinque; con un numero inferiore di offerte resta la facoltà della stazione appaltante di sottoporre a verifica un’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di elementi specifici.

  • allegato II.2 d.lgs. 36/2023

    Il metodo A non costituisce un criterio generale applicabile indipendentemente dal numero di offerte, quando la lex specialis ne limita espressamente l’operatività alle procedure con almeno cinque offerte ammesse.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    La dichiarazione e la valutazione delle cause di esclusione devono essere esaminate alla luce delle informazioni fornite dall’operatore e delle misure adottate per rimuovere o ridurre i rischi derivanti dalla vicenda contestata.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore e della rilevanza dei fatti dichiarati rientra nella valutazione della stazione appaltante, soggetta a sindacato giudiziale nei limiti dell’istruttoria adeguata e dell’assenza di manifesta illogicità.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Le misure di self-cleaning, valutate insieme alle informazioni sulla vicenda e agli interventi correttivi, possono escludere la rilevanza ostativa dei fatti dichiarati.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La rilevanza dei gravi illeciti professionali e l’affidabilità dell’operatore devono essere apprezzate sulla base delle circostanze concretamente emerse e delle misure riparatorie adottate.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell’accesso agli atti di gara rileva anche ai fini della possibilità del concorrente di conoscere integralmente gli elementi necessari per articolare motivi di impugnazione.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel giudizio perde oggetto quando l’amministrazione rende integralmente disponibili i documenti richiesti; nel caso concreto la relativa questione era stata definita con cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, la verifica di anomalia deve essere condotta secondo gli elementi specifici individuati dalla lex specialis; il metodo di calcolo previsto dalla disciplina di gara opera esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente stabiliti dal bando o dalla lettera di invito.
  • Quando la lex specialis prevede il calcolo della soglia di anomalia soltanto per procedure con almeno cinque offerte ammesse, in presenza di un numero inferiore di concorrenti tale metodo non è applicabile e la stazione appaltante conserva soltanto la facoltà di attivare la verifica sulla base di elementi specifici che facciano ragionevolmente sospettare l’anomalia.
  • La scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica di anomalia è espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento; non è sufficiente la diversa valutazione economica del concorrente secondo classificato.
  • L’operatore economico soddisfa il dovere di disclosure quando rende conoscibili la vicenda penale o amministrativa rilevante, gli addebiti contestati e le misure correttive adottate; l’omessa produzione di un singolo documento non determina automaticamente reticenza se gli elementi sostanziali necessari alla valutazione sono stati comunque messi a disposizione.
  • Quando la stazione appaltante ritiene che una vicenda professionale non comprometta l’affidabilità dell’operatore e ne consente la partecipazione, non è normalmente necessaria una motivazione analitica dell’ammissione; una motivazione rafforzata è richiesta soltanto in presenza di fatti ostativi di particolare intensità.
  • La collaborazione dell’operatore, l’adozione di misure di self-cleaning e il superamento della situazione di rischio, comprovato anche dal dissequestro dell’impianto, possono escludere la particolare gravità dei fatti e rendere legittima l’ammissione senza una motivazione espressa e dettagliata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieAnomalia dell'offertaCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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