Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25131/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/02/2025 che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/10/2023. La ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la revoca è illegittima perché la stessa era stata estradata dalla Germania esclusivamente per il procedimento n. 3209/2023 del Tribunale di Verona e non aveva consentito che l'estradizione si estendesse a procedimenti diversi; dunque andava verificato il rispetto del principio di specialità e, eventualmente, sospeso il procedimento per acquisire il consenso o accertare la necessità di estradizione suppletiva.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetti di chiarezza e insufficienza delle censure, nonché per carenza di elementi processuali utili a valutare i limiti dell'estradizione nel fascicolo. La decisione di merito (revoca della sospensione condizionale della pena) è stata mantenuta in capo al giudice di merito in quanto la questione sollevata è complessa e giurisprudenzialmente controversa, ma il ricorso non ha fornito riferimenti e non è stato articolato con la necessaria specificità. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La norma è richiamata in relazione al divieto di concedere più volte il beneficio della sospensione condizionale una volta superata una certa misura di pena; il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse usufruito ripetutamente del beneficio per condanne complessive superiori ai limiti previsti, giustificando la revoca.

  • art. 721 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni dell'applicazione del principio di specialità in caso di estradizione: l'art. 721 disciplina l'estradizione e le condizioni per procedere giudizialmente o eseguire pene, e la Corte ricorda che senza estradizione suppletiva o le condizioni previste dal comma 5 non è lecito eseguire misure restrittive della libertà non comprese nel consenso all'estradizione.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Citato per spiegare che, salvo integrazione dell'estradizione o ricorrono le condizioni di legge, non è possibile includere pene derivanti da revoca in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e disporre l'esecuzione contestuale; cioè il principio di specialità impedisce l'esecuzione cumulativa non autorizzata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca di benefici (es. sospensione condizionale, indulto) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione secondo il diritto interno anche per condanne anteriori e diverse da quelle per le quali è stata concessa l'estradizione, ma ciò non autorizza di per sé l'esecuzione delle pene non contemplate dal titolo di consegna.
  • Il principio di specialità dell'estradizione impedisce, salvo estradizione suppletiva o le condizioni previste dall'art. 721 c.p.p., l'esecuzione di misure detentive per fatti non compresi nel consenso all'estradizione; è ammessa la celebrazione del processo e provvedimenti che incidono sulla quantificazione della pena solo nei limiti consentiti dalla legge e dalla specialità.
  • Se si contesta la legittimità di provvedimenti esecutivi in relazione ai limiti dell'estradizione, è necessario portare in ricorso elementi documentali e riferimenti precisi al contenuto e ai limiti dell'assenso alla estradizione; censure generiche o prive di puntuale riferimento agli atti comportano elevato rischio di inammissibilità.
  • In fattispecie con giurisprudenza contrastante è essenziale motivare puntualmente perché debba prevalere un certo orientamento, indicando norme, precedenti e la concreta posizione processuale dell'estradato (contenuto dell'atto di estradizione, eventuali riserve, etc.).
  • Ricorsi inammissibili per carenza di ritualità o colpa processuale possono essere sanzionati con condanna alle spese e con somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare il profilo di ammissibilità e la completezza documentale prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.