Cassazione Penale, Sentenza n. 25131/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/02/2025 che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/10/2023. La ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la revoca è illegittima perché la stessa era stata estradata dalla Germania esclusivamente per il procedimento n. 3209/2023 del Tribunale di Verona e non aveva consentito che l'estradizione si estendesse a procedimenti diversi; dunque andava verificato il rispetto del principio di specialità e, eventualmente, sospeso il procedimento per acquisire il consenso o accertare la necessità di estradizione suppletiva.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetti di chiarezza e insufficienza delle censure, nonché per carenza di elementi processuali utili a valutare i limiti dell'estradizione nel fascicolo. La decisione di merito (revoca della sospensione condizionale della pena) è stata mantenuta in capo al giudice di merito in quanto la questione sollevata è complessa e giurisprudenzialmente controversa, ma il ricorso non ha fornito riferimenti e non è stato articolato con la necessaria specificità. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La norma è richiamata in relazione al divieto di concedere più volte il beneficio della sospensione condizionale una volta superata una certa misura di pena; il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse usufruito ripetutamente del beneficio per condanne complessive superiori ai limiti previsti, giustificando la revoca.
art. 721 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni dell'applicazione del principio di specialità in caso di estradizione: l'art. 721 disciplina l'estradizione e le condizioni per procedere giudizialmente o eseguire pene, e la Corte ricorda che senza estradizione suppletiva o le condizioni previste dal comma 5 non è lecito eseguire misure restrittive della libertà non comprese nel consenso all'estradizione.
art. 663 cod. proc. pen.
Citato per spiegare che, salvo integrazione dell'estradizione o ricorrono le condizioni di legge, non è possibile includere pene derivanti da revoca in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e disporre l'esecuzione contestuale; cioè il principio di specialità impedisce l'esecuzione cumulativa non autorizzata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca di benefici (es. sospensione condizionale, indulto) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione secondo il diritto interno anche per condanne anteriori e diverse da quelle per le quali è stata concessa l'estradizione, ma ciò non autorizza di per sé l'esecuzione delle pene non contemplate dal titolo di consegna.
- Il principio di specialità dell'estradizione impedisce, salvo estradizione suppletiva o le condizioni previste dall'art. 721 c.p.p., l'esecuzione di misure detentive per fatti non compresi nel consenso all'estradizione; è ammessa la celebrazione del processo e provvedimenti che incidono sulla quantificazione della pena solo nei limiti consentiti dalla legge e dalla specialità.
- Se si contesta la legittimità di provvedimenti esecutivi in relazione ai limiti dell'estradizione, è necessario portare in ricorso elementi documentali e riferimenti precisi al contenuto e ai limiti dell'assenso alla estradizione; censure generiche o prive di puntuale riferimento agli atti comportano elevato rischio di inammissibilità.
- In fattispecie con giurisprudenza contrastante è essenziale motivare puntualmente perché debba prevalere un certo orientamento, indicando norme, precedenti e la concreta posizione processuale dell'estradato (contenuto dell'atto di estradizione, eventuali riserve, etc.).
- Ricorsi inammissibili per carenza di ritualità o colpa processuale possono essere sanzionati con condanna alle spese e con somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare il profilo di ammissibilità e la completezza documentale prima di proporre impugnazioni.
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