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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13499/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2005, notificata dopo un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per complessivi Euro 842.668,59 a titolo di Irap e Ires. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Siracusa e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) violazione dell’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, per mancato invio dell’avviso bonario, asseritamente necessario in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione; 2) violazione dell’art. 7, comma 3, della L. n. 212/2000, per carenza di motivazione della cartella; 3) violazione dell’art. 148 c.p.c., sostenendo l’inesistenza o nullità della notificazione perché la relata sulla copia consegnata sarebbe stata in bianco; 4) violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, perché l’omesso avviso avrebbe impedito di pagare con la riduzione delle sanzioni a un terzo; 5) violazione di disposizioni della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 39/1993, per l’omessa sottoscrizione della cartella; 6) violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., per omissioni formali nella relata di notifica e per la sua collocazione sul frontespizio anziché in calce; 7) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla dedotta mancata notifica dell’avviso di rettifica sul recupero del credito d’imposta e al credito di Euro 496.700,00 che la società assumeva maturato nell’anno precedente e riportato nel quadro RU del modello Unico 2006.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., non essendo la decisione impugnata fondata su una giurisprudenza di legittimità all’epoca conforme e non essendo state individuate specificamente le questioni che sarebbero state già decise in senso conforme. Nel merito, ha rigettato il primo motivo: il controllo automatizzato aveva rilevato il mancato versamento di importi dichiarati, senza necessità di rettifiche preventive dei dati dichiarati o di chiarimenti su incertezze rilevanti; la censura, inoltre, era generica quanto alla concreta sussistenza di tali incertezze. Ha rigettato il secondo motivo perché, quando la cartella segue una liquidazione basata sulla dichiarazione del contribuente, il richiamo alla dichiarazione e l’indicazione dei titoli della pretesa sono sufficienti, non occorrendo una motivazione ulteriore su somme dichiarate e non versate. Ha rigettato congiuntamente il terzo e il sesto motivo: le doglianze erano carenti di autosufficienza per mancata trascrizione integrale delle relate e degli atti notificatori; inoltre, la relata sull’originale risultava completa e la tempestiva impugnazione aveva sanato eventuali vizi per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; neppure la collocazione della relata sul frontespizio determinava inesistenza dell’atto. Ha rigettato il quarto motivo, precisando che la riduzione a un terzo riguarda le sanzioni, non il tributo, e che l’omessa comunicazione di irregolarità non preclude il pagamento con riduzione della sanzione dopo la notifica della cartella, quando previsto. Ha rigettato il quinto motivo: l’assenza della sottoscrizione del funzionario non invalida la cartella se non è dubbia la sua riferibilità all’autorità emittente; il modello legale non prevede la firma dell’esattore. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo: la doglianza relativa alla mancata considerazione della dichiarazione e del credito d’imposta prospettava un errore percettivo del giudice regionale, da far valere con revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., non un vizio denunciabile con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 15.000,00 per competenze ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    La decisione impugnata, con riferimento alle pur varie questioni proposte, non era infatti fondata su una giurisprudenza di legittimità all’epoca conforme alle statuizioni, nè la controricorrente si è premurata di individuare specificamente quante e quali delle questioni di diritto sollevate fossero già state vagliate e decise in senso conforme alla giurisprudenza della Corte.

    L’eccezione d’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. non è fondata se non risulta che la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza di legittimità e la parte che invoca la disposizione non individua specificamente le questioni già decise in senso conforme.

  • art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    La semplice costatazione della divergenza tra il dovuto dichiarato e il versato non richiedeva la preventiva comunicazione.

    Nel controllo automatizzato, quando la cartella consegue alla rilevazione del mancato versamento di importi dichiarati e non occorrono rettifiche preventive dei dati né chiarimenti su incertezze rilevanti, non è necessario inviare preventivamente la comunicazione dell’esito del controllo.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

    La comunicazione preventiva è necessaria quando il controllo automatizzato comporta rettifiche preventive e sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; altrimenti la sua omissione non invalida la cartella. Nel caso deciso, la procedura aveva rilevato soltanto il mancato versamento di importi dichiarati.

  • art. 7, comma 3, L. n. 212/2000

    Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

    Per la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata fondata sulla dichiarazione del contribuente, la motivazione è sufficiente se richiama la dichiarazione e indica i titoli della pretesa; non occorre ripetere presupposti e ragioni già conoscibili dal contribuente.

  • art. 148 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

    La censura sulla regolarità della notificazione della cartella deve riportare integralmente nel ricorso per cassazione le relate e gli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della doglianza sulla base del solo ricorso.

  • art. 149 c.p.c.

    Parimenti, la denunciata apposizione della relata di notifica sul frontespizio dell’atto anzicchè in calce, non determina l’inesistenza dell’atto, i cui vizi risultano sanati dal raggiungimento dello scopo.

    La collocazione della relata sul frontespizio anziché in calce non comporta l’inesistenza della notificazione; gli eventuali vizi sono sanati quando l’atto raggiunge il proprio scopo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Non può pertanto reputarsi che la notifica fosse inesistente, sicchè la rituale e tempestiva impugnazione dell’atto impositivo ha sanato ogni suo vizio, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

    La rituale e tempestiva impugnazione dell’atto dimostra il raggiungimento dello scopo e sana i vizi della notificazione, senza che questa possa essere qualificata come inesistente.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997

    Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in materia di riscossione la mancata comunicazione di irregolarità non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, quando ciò sia previsto.

    L’omessa comunicazione di irregolarità non impedisce al contribuente, dopo la notifica della cartella, di pagare con la riduzione della sanzione prevista; la riduzione concerne la sanzione e non il tributo.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione.

    La cartella di pagamento non è invalida per la mancanza della firma del funzionario o dell’esattore se è certa la sua riferibilità all’autorità emittente; il modello previsto dall’art. 25 non richiede la sottoscrizione dell’esattore.

  • art. 395 c.p.c.

    Ne discende che il rimedio processuale andava ricercato nel giudizio per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., e non nel ricorso ex art. 360 c.p.c.

    La contestazione secondo cui il giudice avrebbe erroneamente percepito la presenza agli atti di un documento allegato prospetta un errore revocatorio e deve essere proposta con il rimedio della revocazione, non come vizio della sentenza denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, la comunicazione preventiva dell’esito non è necessaria quando la cartella rileva il mancato versamento di importi dichiarati senza richiedere rettifiche preventive dei dati o chiarimenti su incertezze rilevanti della dichiarazione. Se invece sono necessarie rettifiche e sussistono incertezze su aspetti rilevanti, l’omissione può incidere sulla validità della procedura e della cartella.
  • La cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione del contribuente può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione stessa, quando la pretesa riguarda somme dichiarate e non versate e il contribuente è già a conoscenza dei relativi elementi.
  • Chi contesta in cassazione la ritualità della notificazione di una cartella deve trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, in modo da consentire la verifica della censura sulla sola base del ricorso.
  • La tempestiva impugnazione dell’atto notificato sana i vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo; la collocazione della relata sul frontespizio anziché in calce, di per sé, non determina l’inesistenza dell’atto.
  • La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non esclude, dopo la notifica della cartella, la possibilità di pagare con la riduzione della sanzione quando prevista; la riduzione non si applica al tributo non versato.
  • La mancanza della sottoscrizione sulla cartella non ne determina l’invalidità se non è dubbia la riferibilità dell’atto all’autorità da cui promana e il modello legale non richiede tale sottoscrizione.
  • Quando la censura denuncia che il giudice abbia erroneamente percepito la presenza o l’assenza di un documento agli atti, si deduce un errore revocatorio da far valere con la revocazione, non un vizio deducibile con il ricorso per cassazione.

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