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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto Prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data 07.07.2022, con cui la predetta autorità amministrativa decretava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ed ogni atto connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202201438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo che la Questura avesse fondato illegittimamente il provvedimento sui precedenti penali senza svolgere un concreto giudizio di pericolosità sociale e senza considerare la successiva condotta rispettosa dell'ordinamento. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso ordinario in ragione del radicamento in Italia e che l'omesso versamento dei contributi previdenziali non potesse costituire autonomo motivo di diniego, essendo già sanzionato da altre disposizioni. Il diniego era tuttavia plurimotivato: condanna irrevocabile per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi; cessazione dell'attività commerciale esercitata dal 2019; assenza di versamenti contributivi e previdenziali dal 2016; non verosimiglianza della dichiarazione dei redditi del 2020, priva di riscontri contabili, fiscali e previdenziali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, senza esaminare le censure relative ai precedenti penali e alla pericolosità sociale. Ha osservato che, trattandosi di provvedimento plurimotivato, l'infondatezza di uno solo dei suoi autonomi presupposti è sufficiente a far venir meno l'interesse all'esame degli ulteriori motivi. In particolare, il possesso di un reddito minimo e adeguato al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce requisito soggettivo inderogabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. La mera dichiarazione fiscale del reddito non dimostra, in assenza di riscontri oggettivi, l'effettività dell'attività lavorativa e della percezione reddituale. Nel caso concreto, la Questura aveva effettuato verifiche con esito negativo e il ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare la disponibilità di stabili e leciti mezzi di sussistenza. Tale ragione era autonomamente idonea a sostenere il diniego. Le spese sono state compensate per la minima attività difensiva e il tempo trascorso.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    condanna ostativa all’ingresso e al soggiorno di cittadini stranieri

    La Questura aveva richiamato la condanna irrevocabile per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi quale causa ostativa; il TAR non ha però deciso la controversia su tale profilo.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    assenza di versamenti contributivi e previdenziali dal 2016, indicativa di un reddito insufficiente

    La disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo quale base della valutazione relativa all'insufficienza reddituale; il rigetto giurisdizionale è stato fondato sulla mancata dimostrazione dell'effettività del reddito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il possesso di un reddito minimo, adeguato al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, costituisce requisito soggettivo inderogabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
  • La dimostrazione del reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni fiscali o altri documenti provenienti dal privato, quando manchino riscontri oggettivi contabili, fiscali o previdenziali idonei a comprovare l'effettività dell'attività lavorativa e della percezione reddituale.
  • Quando il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è fondato su una pluralità di motivi autonomi, l'accertata legittimità e sufficienza di uno solo di essi rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, facendo venir meno l'interesse alla loro decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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