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Ordinanza

Ordinanza n. 3924/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato derivante dai decreti della Corte d'Appello di Napoli cron. n. 2559/2020 del 20.10.2020; cron. n. 2310/2020 del 30.09.2020; cron. n. 1867/2020 del 05.08.2020; cron. n. 2533/2020 del 25.09.2020; cron. n. 2256/2020 del 03.09.2020; cron. n. 2998/2020 del 03.11.2020;

Giustizia amministrativa202400656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreti della Corte d'Appello di Napoli recanti la liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sei decreti della Corte d'Appello di Napoli, emessi nel 2020, con i quali erano state liquidate somme ai ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziati giudizi di ottemperanza e quelli già pendenti sono sospesi.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Ha precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra le altre disposizioni, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021, oltre a vietare l'avvio di nuovi giudizi esecutivi o di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa per la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Massime di principio

  • La disposizione speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 determina automaticamente la sospensione, per il biennio previsto dalla legge, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021.
  • Durante il periodo di sospensione non possono essere iniziati nuovi giudizi di ottemperanza relativi ai crediti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.
  • La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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