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Sentenza

Sentenza n. 6727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 1038 del 13 febbraio 2026, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario del lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’emissione di buoni elettronici di € 500,00 per ciascuna annualità. A seguito dell’inottemperanza, il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando le spese del primo grado in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello è stato proposto esclusivamente contro tale capo della sentenza. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e di ulteriori norme, sostenendo che la riduzione delle spese sarebbe stata giustificata da un inesistente riferimento alla serialità del contenzioso e sarebbe stata arbitraria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle spese e sui compensi professionali, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 13 della l. n. 247/2012, della disciplina sull’equo compenso e dei parametri ministeriali, lamentando che la liquidazione fosse eccessivamente esigua, simbolica e lesiva del decoro professionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato respinto: la sentenza di primo grado non aveva richiamato la serialità del contenzioso e, comunque, la serialità può essere valorizzata dal giudice quale indice di un minore impegno difensivo e quindi quale elemento incidente sulla quantificazione del compenso. Il secondo motivo è stato invece accolto, poiché la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese non consente l’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. Richiamando propri precedenti in casi analoghi relativi alla Carta del docente, il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in € 800,00, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore. La decisione di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla misura delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio sia idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Rileva per la motivazione sintetica della sentenza e per il richiamo a precedenti conformi.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di sintesi della motivazione.

  • artt. 91, 95 e 96 c.p.c.

    Richiamati dall’appellante a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese processuali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato quale base del divieto di liquidare somme simboliche o lesive del decoro professionale.

  • art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27

    Richiamato nella disciplina generale dei compensi professionali.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato nella disciplina dell’ordinamento forense e dei compensi professionali.

  • art. 1 l. 21 aprile 2023, n. 49

    Richiamato quale disciplina dell’equo compenso e del divieto di compensi non proporzionati o lesivi del decoro professionale.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale potere incontra il limite del divieto di liquidare somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • La serialità del contenzioso, pur non costituendo di per sé un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella quantificazione del compenso quale indice di un minore impegno difensivo.
  • Quando il giudice liquida le spese in misura ridotta, la motivazione deve comunque consentire di verificare che l’importo non sia irrisorio e rispetti i limiti derivanti dalla disciplina sui compensi professionali.
  • Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del primo grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese d’appello è rappresentato dal solo importo delle spese legali contestate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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