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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45053/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma parziale della confisca disposto dalla Corte d'appello di Roma: Luciani censura (i) la presunta inefficacia della confisca per superamento dei termini, (ii) l'errata applicazione dell'art.24 D.Lgs. n.159/2011 per aver fatto valere una presunzione assoluta di derivazione illecita dei beni (in particolare il rapporto titoli n.6300655765), (iii) la carenza dei presupposti di "pericolosità" alla luce della giurisprudenza costituzionale e CEDU, (iv) la mancata considerazione dell'incidenza di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione e (v) il rigetto di richieste di escussione di testi ritenuti rilevanti. Lombardi contesta principalmente l'intestazione fittizia e la confisca sine titulo del suo patrimonio, l'omessa verifica della provenienza lecita delle somme e la carenza motivazionale sulla sproporzione patrimoniale, chiedendo anche perizia sulla sproporzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi dei ricorsi, ritenendo infondati i profili relativi ai termini procedurali, al rifiuto di escutere testi e ai criteri per il riconoscimento della pericolosità di Luciani. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente i ricorsi nella parte in cui ha constatato carenza motivazionale circa la conferma della confisca del rapporto titoli n.6300655765: il decreto impugnato non chiarisce le fonti dell'informazione sulla data di apertura del rapporto né se la confisca sia stata motivata come frutto di attività illecita o per sproporzione; per tale motivo quella parte è annullata e rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame con diverso collegio. Per il resto (conferma delle altre misure ablative) il decreto è stato confermato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), art.1, comma 1, lett. b)

    Definisce la categoria di pericolosità generica; la Corte conferma che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato i tre requisiti richiesti (commissione abituale di delitti, produzione di profitti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito).

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.24 (confisca di prevenzione)

    La Corte richiama la possibilità di disporre la confisca quando sussistono indizi fondati di reimpiego di proventi illeciti o sproporzione patrimoniale; ha però censurato la carenza motivazionale quando il giudice non specifica se la confisca su un bene infungibile sia disposta per essere frutto di illecito o per sproporzione.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.27, comma 6

    Tema relativo alla durata dei provvedimenti di prevenzione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla presunta inefficacia per superamento del termine, conformemente alla disciplina richiamata.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.7, comma 4-bis

    Regola l'assunzione di prove nel procedimento di prevenzione; la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto di nuove escussioni quando le dichiarazioni erano già acquisite nel contraddittorio e non si indicavano lacune o novità giustificative di nuovo esame.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt.20 e 26

    Norme sull'intestazione fittizia e sugli accertamenti patrimoniali: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valorizzato elementi indicativi della disponibilità dei beni da parte del proposto; il terzo interessato deve provare la propria effettiva titolarità.

  • Legge 17 ottobre 2017, n.161 (modifica art.24 D.Lgs. 159/2011)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la confisca del denaro profitto del reato è diretta e non per equivalente; la Corte ne trae argomento a favore della legittimità delle confische di somme monetarie anche se il singolo importo specifico è giustificato.

  • Codice di procedura penale, artt.125, 546, 603

    Rilevanti per i profili probatori e sul contraddittorio: la Corte ha valutato che non vi era violazione dei diritti di difesa quando le prove erano già disponibili nel contraddittorio e non si indicavano lacune.

  • Costituzione Italiana, artt.3, 111 e 117 (richiami impliciti nella discussione sull'art.6 CEDU)

    I riferimenti costituzionali sono stati respinti nella parte in cui si lamentava incompatibilità della disciplina di prevenzione con il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il procedimento rispetti i limiti costituzionali quando il contraddittorio è stato assicurato e la motivazione è congrua.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6 (richiamato)

    Il ricorso che invocava violazione dell'art.6 CEDU per la non piena applicazione del contraddittorio nel procedimento di prevenzione è stato ritenuto infondato alla luce della utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel processo penale e dell'assenza di lacune evidenziate dalla difesa.

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione può svolgere una valutazione autonoma degli elementi emersi nel procedimento penale anche se il processo si è concluso con estinzione per prescrizione, purché non vi sia una pronuncia penale irrevocabile che smentisca quei fatti e purché la motivazione sia congrua e documentata.
  • La confisca di somme di denaro ritenute profitto del reato è normalmente qualificata come confisca diretta (non per equivalente) per la natura fungibile del denaro; la prova dell'origine lecita della singola somma non è necessariamente ostativa alla confisca diretta, salvo che il giudice effettui valutazione motivata diversa.
  • Per i beni finanziari (rapporti o dossier titoli) occorre distinguere la fungibilità dall'infungibilità: se il bene è qualificato come infungibile il giudice deve chiarire se la confisca è disposta per essere frutto di attività illecite/reimpiego o per sproporzione patrimoniale; la motivazione deve indicare le fonti e i criteri della ricostruzione cronologica e causale.
  • Quando la difesa chiede l'escussione di testi già acquisiti nel contraddittorio, il giudice può ritenere superfluo il nuovo esame se non vengono indicate specifiche lacune, incongruenze o elementi di novità che giustifichino la ripetizione.
  • Il terzo interessato che invoca intestazione fittizia deve allegare e provare la propria effettiva titolarità e l'assenza di disponibilità del proposto; non ha legittimazione a contestare i presupposti di pericolosità che riguardino esclusivamente il proposto.
  • La Corte di legittimità richiede motivazioni chiare circa le fonti delle informazioni rilevanti (ad es. data di apertura di un rapporto titoli): l'assenza di indicazione della fonte o il mancato collegamento logico tra deduzioni e risultanze può determinare annullamento e rinvio.
  • Un'accoglienza parziale del ricorso in Cassazione può determinare il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello con diverso collegio quando il provvedimento impugnato sia privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza motivazionale.

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