Ordinanza n. 1841/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili passate in giudicato recanti condanna del Ministero al pagamento di somme e spese di lite
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 21.051,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili sino al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite e degli onorari della CTU. Il TAR ha rilevato che il contraddittorio non risultava validamente instaurato nei confronti del Ministero, non costituito in giudizio e ope legis patrocinato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato competente. Ha quindi ordinato la rinotifica del ricorso secondo le modalità indicate in motivazione, assegnando trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per procedere alla notifica e ulteriori quindici giorni per depositare la prova dell’avvenuta notifica. Il TAR ha inoltre preannunciato la parziale inammissibilità della domanda relativa alle spese di lite della sentenza ottemperanda, poiché tali spese erano state distratte dal giudice civile in favore del difensore dichiaratosi antistatario; il difensore, tuttavia, non agiva in questa sede e non risultava aver notificato all’Amministrazione il titolo per la parte di proprio interesse ai fini del decorso del termine di 120 giorni per l’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell’azione di ottemperanza. Ha disposto la rinotifica del ricorso al Ministero mediante instaurazione corretta del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione, assegnando i termini perentori di trenta giorni per la notifica e di ulteriori quindici giorni per il deposito della relativa prova. Ha avvertito che, in mancanza, sarebbe stata pronunciata sentenza in rito di inammissibilità per contraddittorio non integro. Il Collegio ha inoltre dato avviso della possibile parziale inammissibilità della domanda concernente le spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, in assenza di ag].
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario comporta che la relativa pretesa spetti al difensore, con rilevanza ai fini della sua eventuale azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 3 l. 898/1970
decorso del termine previsto dall’art. 3 L. 898/1970
Il testo richiama il decorso del termine previsto dalla disposizione quale presupposto per l’azione di ottemperanza relativa al pagamento dovuto da un’amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro un’amministrazione statale, il contraddittorio deve essere instaurato mediante notificazione del ricorso secondo le regole applicabili alla rappresentanza e difesa ope legis dell’Amministrazione da parte dell’Avvocatura dello Stato competente; in difetto, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione e può dichiarare l’inammissibilità per contraddittorio non integro in caso di mancata ottemperanza all’ordine nel termine perentorio.
- Quando una sentenza di condanna dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, la relativa posta non può essere azionata dal cliente nel giudizio di ottemperanza se il difensore titolare della distrazione non agisce in proprio.
- Ai fini dell’azione di ottemperanza relativa alle spese distratte in favore del difensore antistatario, assume rilievo la notificazione del titolo all’Amministrazione da parte del difensore interessato, anche ai fini della decorrenza del termine previsto per agire in ottemperanza.
Come è indicizzato
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