Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, ex art. 2112 c.c., di un ramo d'azienda da un'organizzazione sindacale a una società di servizi, con applicazione ai dipendenti transitati del CCNL terziario e riconoscimento, tramite accordo di salvaguardia del 1997 e successivo accordo integrativo aziendale del 2004, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" destinato a colmare la differenza tra il trattamento precedente e quello previsto dal nuovo contratto collettivo. Dopo la disdetta, nel 2018, di tutti gli accordi integrativi con effetto differito al 1° maggio 2020, la società cessava di corrispondere tale voce retributiva. I lavoratori ottenevano decreti ingiuntivi poi revocati in appello. In cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il trasferimento non potesse comportare riduzione dei livelli retributivi e che valesse il principio di irriducibilità della retribuzione; 2) in subordine, che le differenze dovessero restare acquisite come superminimo non assorbibile, invocando il divieto di reformatio in peius nel trasferimento d'azienda; 3) travisamento della prova e violazione dei canoni ermeneutici nella lettura dell'accordo di salvaguardia del 1997; 4) nullità del procedimento per mancata ammissione in appello di un documento ritenuto nuovo e decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda, il cessionario può applicare il proprio contratto collettivo, anche se più sfavorevole, una volta cessata la efficacia del precedente, e la direttiva europea non impone di mantenere oltre la scadenza le condizioni collettive del cedente; inoltre, il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce che voci di fonte collettiva vengano modificate o soppresse da successivi contratti collettivi, salvo che siano state incorporate nel contratto individuale per specifiche ragioni non riscontrate nella specie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché tendeva soltanto a proporre una diversa interpretazione dell'accordo e a contestare l'apprezzamento di merito, e inammissibile anche il quarto motivo perché il documento dedotto non era stato dimostrato come indispensabile e decisivo ai fini della decisione. Ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Nel trasferimento d'azienda il cessionario può applicare il proprio contratto collettivo, anche se meno favorevole, e non è tenuto a mantenere indefinitamente condizioni economiche previste dal contratto del cedente oltre la sua scadenza o disdetta; il divieto riguarda il peggioramento retributivo al momento del trasferimento per il solo fatto del trasferimento.

  • art. 2103 c.c.

    Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce, di regola, che voci retributive di fonte collettiva siano modificate o cessino di operare per effetto di successivi contratti collettivi; la stabilità nel patrimonio individuale richiede una specifica pattuizione o una funzione individualizzata della voce.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che si risolvono nella richiesta di una nuova interpretazione del testo negoziale o in una diversa valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione; il vizio di travisamento/prova e il vizio motivazionale devono essere dedotti nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 437 c.p.c.

    L'ammissione di nuovi documenti in appello richiede il carattere di indispensabilità/decisività nei termini rigorosi elaborati dalla giurisprudenza; non basta che il documento confermi una diversa lettura della volontà negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    Il comportamento successivo delle parti è solo uno dei canoni ermeneutici e la sua valutazione è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura plausibile a quella adottata dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva del contratto è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incoerente nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, il lavoratore non può pretendere la conservazione sine die di un trattamento economico di fonte collettiva quando il contratto collettivo applicato dal cedente sia cessato o sia stato validamente disdettato; il cessionario può applicare il proprio assetto collettivo, purché al momento del trasferimento non vi sia un peggioramento immediato delle condizioni complessivamente godute.
  • Il divieto di peggioramento nel trasferimento d'azienda tutela il lavoratore rispetto al solo effetto traslativo e va verificato con una comparazione del trattamento complessivo al momento della cessione; non impedisce però che, successivamente, la retribuzione sia modificata dalle ordinarie dinamiche della contrattazione collettiva.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non trasforma automaticamente in patrimonio individuale le voci retributive di fonte collettiva; la stabilità della voce richiede una specifica pattuizione individuale oppure una funzione collegata a qualità, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione.
  • In cassazione non è ammissibile censurare l'interpretazione di un accordo collettivo limitandosi a proporre una lettura alternativa più favorevole: occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali nei limiti rigorosi del controllo di legittimità.
  • La produzione in appello di un documento è utilmente spendibile solo se il documento è davvero indispensabile e decisivo, cioè idoneo a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale; non basta che confermi un diverso apprezzamento di merito sulla volontà negoziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.