Cassazione Civile, Ordinanza n. 33516/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da una comunicazione di debito notificata dall’INPS per omesso versamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani e commercianti, limitatamente alla parte eccedente il minimale. Il destinatario della pretesa, socio accomandante di una società in accomandita semplice e già iscritto alla gestione commercianti in qualità di titolare di ditta individuale, ha opposto il debito sostenendo che i redditi percepiti dalla partecipazione societaria non dovessero essere assoggettati a contribuzione, perché riferiti a una mera percezione di redditi da locazione dell’immobile della società, senza svolgimento di attività commerciale abituale e prevalente. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, annullando l’avviso di addebito. L’INPS ha proposto appello, respinto dalla Corte d’appello. In cassazione l’Istituto ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, e dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso dalla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla partecipazione in s.a.s., mentre per i soggetti già iscritti alla gestione commercianti il contributo annuo va commisurato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e i redditi delle s.a.s. sono comunque redditi d’impresa a prescindere dalla fonte e dall’oggetto sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha osservato che la Corte d’appello aveva affrontato la controversia come se fosse in discussione l’an dell’iscrizione alla gestione commercianti, valorizzando la natura meramente locativa dell’attività della s.a.s., mentre nel caso concreto il resistente era già iscritto alla gestione commercianti per altra ragione. In tale situazione dovevano applicarsi direttamente l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 e l’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, secondo cui, per gli iscritti alla gestione commercianti, la contribuzione è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati e i redditi prodotti da s.a.s. sono sempre considerati redditi d’impresa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in L. 14 novembre 1992, n. 438
Per gli iscritti alla gestione commercianti, l’ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nell’anno cui i contributi si riferiscono.
art. 6, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono sempre considerati redditi d’impresa, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di legittimità è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando il soggetto è già iscritto alla gestione commercianti per altra attività, la controversia può riguardare non l’an dell’iscrizione ma il quantum della contribuzione, cioè la base imponibile contributiva.
- Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti vanno computati tutti i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, inclusi quelli percepiti per la partecipazione a società in accomandita semplice.
- La qualificazione concreta dell’attività societaria come mera locazione o godimento di immobile non è निर्णisiva, se la norma fiscale-contributiva impone di considerare comunque come redditi d’impresa quelli prodotti dalla partecipazione in s.a.s. con conseguente assoggettamento a contribuzione.
- Il giudice di merito deve applicare correttamente la disciplina speciale sulla base imponibile contributiva e non può escludere redditi societari rilevanti richiamando soltanto precedenti relativi a fattispecie diverse, in cui era in discussione l’assoggettabilità stessa all’iscrizione alla gestione.
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