Cassazione Penale, Sentenza n. 27937/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte di appello ha qualificato il fatto come furto consumato nonostante il Tribunale avesse ritenuto il tentativo; 2) errata applicazione dell'aumento per recidiva, dato che la Corte d'appello, pur ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti, ha comunque applicato un aumento per la recidiva e non ha correttamente considerato l'ulteriore diminuzione per le generiche attenuanti e la corretta misura della riduzione per il rito sulla pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare la Corte ha stabilito: - il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie del tentativo di furto aggravato (la consumazione è esclusa sulla base della giurisprudenza consolidata relativa ai furti in supermercato); - la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello limitatamente alla determinazione della pena (trattamento sanzionatorio), perché la Corte d'appello ha erroneamente applicato l'aumento per la recidiva dopo avere già operato il bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e non ha tenuto conto delle ulteriori diminuzioni dovute alle attenuanti generiche e alla corretta misura della riduzione per il rito; - il ricorso è rigettato per il resto. Conseguentemente la causa è rinviata per nuovo esame esclusivamente della determinazione della pena conformemente ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto), comma primo, n. 7
Norma incriminatrice del furto aggravato; la Corte ha ritenuto che la fattispecie debba essere qualificata come tentativo di furto aggravato, non come furto consumato.
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)
L'attenuante è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e considerata prevalente su una delle aggravanti; la Cassazione ha richiamato la necessità di considerare tutte le attenuanti (anche le generiche già riconosciute) nel computo della pena.
art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva)
La recidiva è circostanza aggravante che entra nel giudizio di bilanciamento ex art. 69; la Corte ha censurato l'applicazione dell'aumento per recidiva dopo che la Corte d'appello aveva già operato il bilanciamento, sottraendo così la recidiva al giudizio di equivalenza.
art. 69 cod. pen. (bilanciamento aggravanti/attenuanti)
Regola il confronto fra aggravanti e attenuanti; la Cassazione ha richiamato che la recidiva, essendo aggravante, deve essere inclusa nel bilanciamento e non applicata separatamente se già compensata dalle attenuanti.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (anche più grave), purché non sia superata la competenza del primo giudice e non sia irrogata una pena più severa; la Cassazione ha richiamato questo principio nel valutare la reformatio in peius.
d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato in relazione alla procedibilità a querela: la Corte osserva che non sussiste problema di procedibilità in quanto è documentata la querela della persona offesa in data 8/9/2019.
Sez. Un., n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo
Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'intervento immediato della vigilanza o dei sistemi di controllo impedisce la consumazione del furto e determina lo stadio del tentativo; la Cassazione la applica per ritenere il tentativo nel caso concreto.
Sez. U., n. 10750 del 11/04/2006 (Maddaloni) e Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014
Richiamate come principi consolidati sul divieto di reformatio in peius: quando impugna solo l'imputato, il giudice d'appello non può irrogare pena più severa rispetto al primo grado; tale principio opera anche in sede di rinvio.
Massime di principio
- La requalificazione del fatto da parte del giudice d'appello è consentita (anche in senso più grave) ma non può comportare una pena più elevata rispetto a quella inflitta in primo grado quando l'impugnazione è proposta solo dall'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. la recidiva è una aggravante e deve essere considerata nel confronto con le attenuanti; se le attenuanti risultano prevalenti non è corretto applicare successivamente separatamente un aumento per recidiva.
- Nei furti commessi in esercizi commerciali, l'intervento immediato della sorveglianza o di sistemi di controllo può impedire la consumazione del reato e determinare la ritenuta configurazione giuridica del tentativo, secondo la giurisprudenza costante.
- Il giudice del rinvio deve rispettare il divieto di reformatio in peius: anche la nuova decisione non può aggravare la posizione dell'imputato oltre il limite posto dal primo grado quando l'impugnazione provenga solo dall'imputato.
- Nel ricalcolo della pena vanno considerate tutte le attenuanti riconosciute (tra cui le attenuanti generiche e quelle specifiche come l'art. 62 n. 4) e va applicata correttamente la diminuzione per il rito, compresa la misura minima prevista per la riduzione della pena pecuniaria.
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