Sentenza n. 107/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui al del decreto reso nel ricorso R.G. 533/18 - Rep. n. 1200/18 - prot n. 7975/18 della Corte di appello di Catanzaro, Sezione civile, depositato in data 28 maggio 2018 (legge Pinto);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza al decreto della Corte d'appello di Catanzaro in materia di equa riparazione ex legge Pinto
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria legge Pinto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciato in materia di legge Pinto. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha riferito che il Ministero della giustizia aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. Il pagamento è stato ritenuto pienamente satisfattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha integralmente adempiuto al giudicato nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 552,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La condanna alle spese è stata fondata sulla soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude che il giudice debba provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese processuali: il giudice deve valutare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- L'amministrazione che adempie al giudicato solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza può essere condannata alle spese, poiché la sua condotta ha reso necessario il ricorso giurisdizionale.
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