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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5778/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del GIP di Monza del 22/03/2022 che, oltre ad applicare la pena concordata per reati tra cui l'art. 166 comma 1 lett. A) e C) comma 2 D. Lgs. 58/1998, ha ordinato la confisca del "profitto del reato" sino a concorrenza di euro 245.000,00. Il difensore deduceva violazione di legge: secondo il ricorrente l'art. 11 L. 16/3/2006 n.146 (confisca per equivalente per reati transnazionali) richiede una "sentenza di condanna" e non si può estendere al patteggiamento; l'applicazione della confisca con il patteggiamento costituirebbe analogia in malam partem e violazione del divieto di estensione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto legittima la confisca per equivalente disposta con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 11 L.146/2006, aderendo all'orientamento della Sez. 2 (Sent. n. 16100/2019) che interpreta il richiamo alla "sentenza di condanna" in senso non strettamente letterale e comprensivo della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sia in ragione del contesto di recepimento della Convenzione di Palermo sia per l'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna (art. 445 c.p.p., comma 1-bis). La Cassazione ha quindi confermato la confisca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 11)

    "per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità ... In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca ..."

    La Corte interpreta il richiamo alla "sentenza di condanna" in senso non esclusivamente formale: nel contesto dell'adozione della Convenzione di Palermo e della formulazione "atecnica" della norma il riferimento va inteso comprensivo anche della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; pertanto la confisca per equivalente può essere disposta anche con patteggiamento.

  • Codice di procedura penale (art. 444 e art. 445, comma 1-bis)

    art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) / art. 445 c.p.p., comma 1-bis (equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge)

    La sentenza di patteggiamento è legislativamente equiparata, salvo diverse disposizioni, a pronuncia di condanna; la Corte utilizza questa equiparazione per ritenere compatibile l'applicazione della confisca per equivalente nel patteggiamento, salvo che la norma speciale non escluda espressamente tale estensione.

  • Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 166 comma 1 lett. A e C comma 2)

    Normativa sostanziale relativa ai reati ascritti al ricorrente; contestazione di reati finanziari per i quali è stata applicata la pena concordata e relativa confisca del profitto.

  • Codice Penale (art. 240 e norme sulla confisca)

    Richiamato in motivazione come riferimento generale alla natura della confisca e alle modalità di applicazione; la questione era se la disciplina speciale (L.146/2006) e i richiami al sistema sanzionatorio consentano l'estensione al patteggiamento.

  • Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo)

    Fontale internazionalmente recepita con L.146/2006; la Corte ritiene che il legislatore abbia adottato il termine "sentenza di condanna" dalla Convenzione senza riferimenti procedimentali specifici, implicando che l'obiettivo della Convenzione (agevolare la confisca) giustifica un'interpretazione comprensiva.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 11 L.146/2006 può essere applicata anche quando la responsabilità è accertata tramite patteggiamento (art. 444 c.p.p.), se la norma speciale non esclude espressamente tale estensione.
  • La locuzione "sentenza di condanna" in norme di recepimento di convenzioni internazionali può avere portata non strettamente formale e deve essere interpretata alla luce dello scopo della norma (es. efficacia degli strumenti di confisca contro il crimine organizzato).
  • L'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna (art. 445 c.p.p., comma 1-bis) costituisce un forte argomento a favore della possibilità di irrogare misure patrimoniali anche in sede di applicazione consensuale della pena, salvo esclusioni normative espressamente previste.
  • In ipotesi analoghe il difensore dovrebbe contestare specificamente la portata testuale della norma speciale o richiedere una pronuncia delle Sezioni Unite se è ravvisabile un contrasto giurisprudenziale consolidato; in mancanza, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere ammissibile la confisca con patteggiamento.
  • Per il giudice è importante verificare se la norma speciale regoli esclusivamente il momento e le modalità concrete della determinazione della confisca: se il richiamo alla "condanna" compare solo nella parte dispositiva finale, ciò favorisce un'applicazione estesa anche al patteggiamento.

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