Sentenza del 15/05/2017 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela - Spese del giudizio - Sono a carico dell'Ufficio se l'atto annullato manifesti una illegittimità originaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Firenze limitatamente alla compensazione delle spese di lite. L'avviso di accertamento era stato annullato dall'Ufficio in autotutela e sostituito da nuovi avvisi, ma il giudice di primo grado aveva compensato le spese ritenendo rilevanti l'immediato intervento dell'Amministrazione e la permanenza della pretesa tributaria. La contribuente ha sostenuto che, essendo l'atto originariamente illegittimo, le spese dovessero essere poste a carico dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'illegittimità degli avvisi fosse originaria e manifesta, poiché gli atti erano stati emessi in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, come riconosciuto dalla stessa Agenzia nell'atto di autotutela. Pertanto non era possibile compensare le spese, anche se l'Amministrazione aveva tempestivamente annullato gli atti e aveva mantenuto la pretesa tributaria mediante avvisi sostitutivi. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del primo grado, pari a euro 500,00 per compensi ed euro 519,35 per esborsi, oltre accessori, nonché quelle del grado d'appello, pari a euro 600,00 per compensi ed euro 139,35 per esborsi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
La violazione della norma ha determinato l'illegittimità originaria degli avvisi di accertamento. Poiché il vizio sussisteva fin dall'emanazione degli atti ed è stato riconosciuto dall'Ufficio stesso, l'annullamento in autotutela non escludeva la condanna dell'Amministrazione alle spese.
Art. 46, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario. Essa non comporta automaticamente la compensazione delle spese, dovendosi valutare la ragione sostanziale della cessazione e l'eventuale soccombenza virtuale.
Art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 546/1992
Costituisce la base normativa per la regolazione delle spese nel processo tributario secondo il criterio della soccombenza, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per la compensazione.
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, tra cui la reciproca soccombenza o gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 88 codice di procedura civile
Il comportamento processuale conforme ai principi di lealtà e probità può assumere rilievo nella decisione sulle spese. In presenza di obiettiva complessità della materia e di condotta corretta dell'Ufficio, può giustificare la compensazione.
Cassazione civile, sentenza 13 aprile 2016, n. 7273
In caso di annullamento dell'atto tributario in autotutela, la compensazione non è automatica. Se l'atto era manifestamente illegittimo fin dall'origine, le spese devono essere liquidate a favore del contribuente; se invece l'illegittimità non era immediatamente verificabile e la questione era obiettivamente complessa, la compensazione può essere giustificata.
Massime di principio
- L'annullamento dell'atto impositivo in autotutela non determina automaticamente né la condanna dell'Ufficio né la compensazione delle spese: il giudice deve valutare la causa concreta dell'annullamento.
- Quando il vizio dell'atto era originario, manifesto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione, il contribuente deve essere considerato sostanzialmente vittorioso e le spese devono normalmente essere poste a carico dell'Ufficio.
- La sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto e la permanenza della pretesa tributaria non eliminano la soccombenza dell'Ufficio rispetto al primo atto illegittimo.
- La compensazione delle spese può essere ammessa solo se l'illegittimità non era immediatamente riconoscibile, la materia presentava obiettive complessità oppure ricorrevano altri gravi ed eccezionali motivi adeguatamente motivati.
- Per valutare le spese occorre distinguere tra la legittimità sostanziale della pretesa fiscale e la legittimità formale o procedurale dell'atto: una pretesa eventualmente corretta nel merito non esclude la responsabilità per un atto originariamente viziato.
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