Sentenza n. 1691/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda n. 38515 inoltrata dalla ricorrente in data 8.6.2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’Amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda presentata l'8 giugno 2024, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, nonché l'ordine alle amministrazioni di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 17 settembre 2025 e depositato il 7 ottobre 2025. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del deposito, assegnando termini a difesa. La questione decisiva ha riguardato il rispetto del termine processuale per il deposito del ricorso nei giudizi in materia di silenzio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del deposito. Il giudice ha applicato l'art. 45, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione, e l'art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza i termini processuali nei giudizi in materia di silenzio, salvo le eccezioni previste per la notificazione degli atti introduttivi e di altri atti di primo grado. Ne deriva che il deposito doveva avvenire entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso. Poiché il deposito è avvenuto oltre tale termine, il Collegio ha ritenuto operante la perentorietà del termine, non prorogabile né disapplicabile dal giudice, e ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esaminare la fondatezza della domanda sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e la relativa tutela processuale.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Il termine per il deposito del ricorso notificato è perentorio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Nel giudizio in materia di silenzio il termine ordinario di trenta giorni per il deposito è ridotto a quindici giorni, non rientrando il deposito tra le eccezioni al dimezzamento.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso quando il deposito è tardivo.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
È indicato quale disposizione che disciplina il termine entro cui l'amministrazione deve provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi in materia di silenzio, il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., poiché l'eccezione al dimezzamento riguarda la notificazione del ricorso introduttivo e non il suo deposito.
- Il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. ha natura perentoria ed è espressione di ordine pubblico processuale; la sua inosservanza determina l'irricevibilità del ricorso e non può essere sanata, prorogata o disapplicata dal giudice per rimediare all'inerzia della parte.
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