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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01342/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva già rigettato l'appello contro l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento applicativo della misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, disposta in relazione a una condanna divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2017. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge, vizi di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. In sintesi, la difesa ha sostenuto l'esistenza di elementi ostativi o comunque idonei a escludere o attenuare la valutazione presupposta per l'applicazione della misura, richiamando in particolare la nascita in Italia della figlia da relazione con cittadina italiana, nonché vicende di altri procedimenti penali, riqualificazioni e proscioglimenti per prescrizione. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la sola nascita della figlia in Italia non prova di per sé legami affettivi attuali nel territorio nazionale, che tale circostanza non risultava neppure adeguatamente allegata e documentata, e che le considerazioni su altri procedimenti erano irrilevanti. Ha inoltre valorizzato la permanenza irregolare in Italia per più anni e l'assenza di attività lavorativa, elementi che complessivamente giustificavano la decisione sulla misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    La misura di sicurezza dell'espulsione è applicabile in relazione alla condanna irrevocabile e va valutata considerando complessivamente i parametri rilevanti, tra cui i legami effettivi con il territorio italiano e la condizione di permanenza irregolare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 la presenza di un figlio nato in Italia non è, da sola, sufficiente a dimostrare l'esistenza di attuali e significativi legami affettivi nel territorio nazionale.
  • Le doglianze che si limitano a richiamare vicende di altri procedimenti penali, come riqualificazioni o proscioglimenti per prescrizione, sono irrilevanti se non incidono direttamente sui presupposti della misura impugnata.
  • Ai fini della valutazione della misura di sicurezza rilevano in modo decisivo anche la permanenza irregolare sul territorio e l'assenza di stabile inserimento lavorativo, elementi che possono concorrere a fondare il giudizio complessivo del giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolvono in deduzioni manifestamente infondate o meramente congetturali.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneMisure alternativeImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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