Sentenza n. 4443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a opere edilizie difformi dal titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo due motivi. Con il primo hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, hanno contestato che le opere realizzate potessero essere qualificate come ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire o SCIA sostitutiva e, quindi, sanzionabili con la demolizione ai sensi dell'art. 33, sostenendo che gli interventi nel piano seminterrato consistessero in opere minime, nella eliminazione di intercapedini e nel semplice collocamento di arredi e servizi, riconducibili a funzioni accessorie alla residenza. Hanno dedotto che, al più, sarebbe stata applicabile la disciplina degli interventi soggetti a SCIA e la sanzione pecuniaria dell'art. 37. Con il secondo motivo hanno contestato la valutazione degli effetti dell'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale sul c.d. Piano Casa. Secondo gli appellanti, tale istanza, fondata su una disciplina speciale e premiale, avrebbe imposto al Comune una nuova valutazione delle opere e avrebbe determinato l'inefficacia sopravvenuta o la caducazione dell'ordine demolitorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non revocabili in dubbio gli accertamenti compiuti dal primo giudice sulla consistenza complessiva delle opere, risultanti da uno specifico sopralluogo. L'insieme degli interventi aveva determinato il mutamento della destinazione d'uso di locali originariamente progettati con diversa funzione, la creazione di nuovi volumi residenziali e un aggravio del carico urbanistico; tra le opere sono state considerate anche la chiusura di un portico e la realizzazione di una piscina. Per consistenza e natura, gli interventi sono stati quindi qualificati come ristrutturazione edilizia pesante, soggetta all'acquisizione del permesso di costruire o della SCIA sostitutiva secondo la disciplina applicabile ratione temporis. La sanzione demolitoria è stata ritenuta legittima anche in considerazione della sottoposizione dell'area a plurimi vincoli ambientali-paesaggistici, idrogeologici e sismici. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto indimostrata e astrattamente prospettata l'idoneità della domanda presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa a sanare gli abusi; i precedenti amministrativi richiamati risultavano, inoltre, caratterizzati da reiterati dinieghi fondati sulla radicale insanabilità degli abusi. È stata condivisa la regola secondo cui la domanda di sanatoria non determina l'inefficacia sopravvenuta, la caducazione o l'invalidità dell'ordine di demolizione. Le spese del grado sono state poste solidalmente a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a permesso di costruire.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
È stata ritenuta applicabile la sanzione demolitoria per gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia pesante eseguiti senza il necessario titolo.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
Gli appellanti ne hanno invocato l'applicazione, sostenendo che le opere fossero soggette a SCIA e alla correlata sanzione pecuniaria; la tesi è stata respinta.
art. 32, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Il TAR lo ha richiamato per qualificare come variazione essenziale il mutamento di destinazione d'uso accompagnato da incremento di volumetrie e superfici utili e da aggravio del carico urbanistico.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non comporta l'inefficacia sopravvenuta, la caducazione o l'invalidità dell'ordine di demolizione.
art. 16 l.r. n. 15/2008
È richiamato dal TAR quale ulteriore base normativa della sanzione demolitoria.
l.r. n. 21/2009
La normativa regionale sul c.d. Piano Casa è stata invocata dagli appellanti come disciplina speciale e premiale idonea a consentire una nuova valutazione di sanabilità; il Consiglio di Stato ha ritenuto tale idoneità indimostrata nel caso concreto.
Massime di principio
- La trasformazione di locali originariamente destinati a garage, cantina, centrale termica o altra funzione accessoria in locali residenziali abitabili, quando comporti nuovi volumi o superfici utili e un aggravio del carico urbanistico, integra una ristrutturazione edilizia pesante o una variazione essenziale soggetta a permesso di costruire o SCIA sostitutiva, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
- La qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata considerando unitariamente la consistenza e gli effetti oggettivi dell'insieme delle opere realizzate, non soltanto la singola opera isolatamente considerata.
- L'esecuzione senza titolo di interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia pesante legittima l'adozione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001; la sanzione pecuniaria dell'art. 37 trova invece applicazione agli interventi soggetti a SCIA e non può essere invocata quando le opere richiedano un permesso di costruire.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina l'inefficacia sopravvenuta, la caducazione o l'invalidità dell'ordine di demolizione già adottato, ferma la temporanea sospensione dell'esecutività dell'ordine durante il termine previsto per la definizione dell'istanza.
- Una disciplina regionale speciale o premiale invocata per la sanatoria delle opere abusive non produce automaticamente effetti caducanti sull'ordine di demolizione: l'interessato deve dimostrare in concreto la riconducibilità delle opere ai presupposti normativi della sanatoria e la loro effettiva sanabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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