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Ordinanza

Ordinanza n. 450/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, con contestuale impugnazione del preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto alla conversione e al rilascio del titolo per lavoro subordinato. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire ulteriore documentazione prima di decidere sull’istanza cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né l’istanza cautelare. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a.: il ricorrente deve depositare entro trenta giorni copia dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, indicata come allegato al ricorso ma non depositata, insieme a tutta la documentazione allegata; l’amministrazione deve depositare entro lo stesso termine gli atti del procedimento concluso con il diniego impugnato. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

Massime di principio

  • Prima di decidere su una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione della documentazione necessaria a ricostruire compiutamente il procedimento e i presupposti dell’atto impugnato.
  • Quando un documento espressamente indicato come allegato al ricorso non risulta depositato, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di produrlo, insieme alla documentazione allegata, entro un termine prefissato.
  • Nell’ambito dell’istruttoria cautelare, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti del procedimento concluso con il provvedimento impugnato.
  • La decisione sull’istanza cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio in attesa dell’espletamento degli incombenti istruttori.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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