Sentenza n. 2296/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. “M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-27-09-2022”, notificato il 07.10.2022, a mezzo del quale la Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 4^ divisione del Ministero della Difesa ha stabilito di sospendere il giudizio per l'anno 2021 nei confronti del Tenente -OMISSIS-; - della nota prot. “M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-12-07-2022” avente ad oggetto “Promozione al grado di Capitano nel ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2021” del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare II Reparto – 4^ Divisione”; - dell'elenco prot. “M_D AB05933 REG2O22 0370655 27-06-2022”, con cui sono stati resi noti i nomi dei Tenenti del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo promossi al grado di Capitano; - del provvedimento n. prot. “M_D AB05933 REG 2022 0361021 22-06-2022” del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Direttore Generale; - dell'elenco prot. “M_D AB05933 REG2022 0271172 12-05-2022”, con cui è stato reso noto l'elenco dei nomi dichiarati all'unanimità idonei all'avanzamento al grado superiore per l'anno 2021, in relazione all'esito delle valutazioni di cui al verbale n. 1 in data 2 maggio 2022; - del verbale n. 1 del 2 maggio 2022 prot. “M_D AB05933 REG2022 0271172 12-05-2022”, con cui la Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri ha determinato all'unanimità di sospendere il giudizio per l'anno 2021 nei confronti del Sig. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti e atti della procedura di avanzamento relativi all'anno 2021, culminati nella sospensione del giudizio nei confronti del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha sospeso il giudizio di avanzamento relativo all'anno 2021, nonché gli atti presupposti e connessi della procedura di promozione al grado di Capitano nel ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, sono stati impugnati il verbale della Commissione Ordinaria di Avanzamento, gli elenchi degli ufficiali dichiarati idonei e dei promossi, il provvedimento direttoriale e la relativa nota ministeriale. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal difensore del ricorrente, qualificata come rinuncia al ricorso. Poiché non risultavano osservate tutte le formalità previste per la rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a., in particolare la sottoscrizione della parte sostanziale e la notificazione alla parte resistente, il Collegio ha ritenuto comunque chiaramente manifestata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; nel caso concreto le formalità proprie della rinuncia non risultavano integralmente rispettate, sicché il Collegio ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della persona interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta in modo chiaro la volontà di non proseguire il giudizio, ma non ricorrono tutte le formalità della rinuncia al ricorso previste dall'art. 84 c.p.a., il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se tale carenza emerge inequivocabilmente dagli atti.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando l'esito della causa lo giustifica.
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