Cassazione Penale, Sentenza n. 32285/2026 del 29/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputata)
La controversia
L'imputata aveva presentato, il 2 ottobre 2017, un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito familiare complessivo per l'anno 2016 pari a euro 10.280,26, facendo riferimento all'indicatore ISEE prodotto. Gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria avevano invece evidenziato un reddito effettivo di euro 13.027,00, superiore alla soglia di euro 12.526,73 prevista per l'ammissione al beneficio. Il Tribunale l'aveva condannata per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002; la Corte d'appello, in riforma, l'aveva assolta perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non provato il dolo. Secondo la Corte territoriale, dovevano essere valorizzati sia lo scostamento contenuto rispetto alla soglia sia, soprattutto, il fatto che nella documentazione ISEE allegata dalla stessa imputata risultavano, alla voce relativa alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, importi superiori alla soglia di ammissione e coincidenti con quelli successivamente accertati dall'amministrazione finanziaria. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che proprio tale circostanza dimostrasse la piena consapevolezza e volontà della falsa attestazione; ha inoltre richiamato la discrepanza di euro 2.746,74 e il reddito maggiore percepito nell'anno successivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, poiché le censure proponevano una diversa lettura degli elementi di fatto senza dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha chiarito che la Corte d'appello non aveva ritenuto scusabile un errore sulla nozione giuridica di reddito rilevante né aveva affermato che l'uso dell'ISEE escludesse automaticamente il dolo. Aveva invece compiuto una valutazione complessiva dell'elemento soggettivo, attribuendo rilievo al fatto che la documentazione ISEE allegata all'istanza contenesse dati reddituali coincidenti con quelli poi accertati dall'amministrazione finanziaria. Tale elemento poteva ragionevolmente ingenerare un dubbio sulla volontà di rendere una falsa attestazione. La Corte ha ribadito che il reato richiede il dolo generico rigorosamente provato; il mero difetto di controllo integra di regola una condotta colposa, salva l'ipotesi del dolo eventuale. Anche il reddito maggiore percepito nell'anno successivo non rendeva manifestamente illogica la motivazione assolutoria.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Le false indicazioni o le omissioni rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere sorrette dal dolo generico.
La fattispecie richiede la prova rigorosa del dolo generico; la sola effettiva insussistenza delle condizioni reddituali non è sufficiente e il difetto di controllo, di regola, integra una condotta colposa, salva l'ipotesi del dolo eventuale.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma è richiamata quale disposizione relativa ai presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma è richiamata insieme all'art. 76 con riguardo alla nozione e alla documentazione del reddito rilevante per il beneficio.
Massime di principio
- Nel reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, le false indicazioni o omissioni, anche parziali, devono essere sorrette dal dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; la sola non spettanza del beneficio non dimostra l'elemento soggettivo.
- Il mero difetto di controllo nella compilazione dell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato integra, di regola, una condotta colposa e non è sufficiente a fondare la responsabilità per l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, fatta salva la configurabilità del dolo eventuale.
- La presenza, nella documentazione allegata dal richiedente, di dati reddituali coincidenti con quelli successivamente accertati dall'amministrazione finanziaria può essere valutata dal giudice, insieme agli altri elementi del caso concreto, come circostanza idonea a ingenerare un ragionevole dubbio sulla volontà di rendere una falsa attestazione.
- La valutazione dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 appartiene all'accertamento del fatto e non configura un errore di diritto quando il giudice non esclude in astratto il dolo per il solo uso dell'ISEE, ma valuta concretamente il contenuto della documentazione prodotta.
- In sede di legittimità, la mera contrapposizione a una motivazione assolutoria di una diversa lettura degli elementi di fatto non integra violazione di legge né contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
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