Sentenza n. 16087/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 1° settembre 2023 di diniego del rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale, nonché parere dell’Avvocatura generale dello Stato acquisito successivamente e impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale in cui era stato indagato per varie ipotesi di reato connesse alla consegna, il 18 novembre 2009, di armi poi risultate con matricole alterate o contraffatte. La sua posizione era stata archiviata dal GIP, mentre un coindagato era stato condannato. Con il ricorso principale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, travisamento dei presupposti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione: la consegna delle armi sarebbe stata strumentale alle mansioni di servizio, poiché non compierla avrebbe comportato sottrarsi ai compiti istituzionali; ha inoltre sostenuto che la valutazione dei presupposti spettasse all’Avvocatura dello Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere dell’Avvocatura, reiterando le censure e contestando che la condotta potesse giustificare un procedimento disciplinare: non sarebbe stata provata la conoscenza delle alterazioni delle armi né la negligenza, e il collocamento a riposo non avrebbe comunque impedito l’avvio del procedimento disciplinare. L’Amministrazione ha sostenuto che la condotta avrebbe potuto integrare illecito disciplinare e che il parere dell’Avvocatura riguardava la congruità della richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti: il parere dell’Avvocatura, obbligatorio e vincolante, era sopravvenuto rispetto al diniego, acquisito dopo l’ordinanza istruttoria e diretto a sanare una carenza procedimentale, sicché poteva essere impugnato con motivi aggiunti. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. L’art. 18 d.l. 67/1997 richiede sia una pronuncia definitiva che escluda la responsabilità del dipendente, sia una connessione in senso stretto tra condotta e servizio: il dipendente deve aver agito in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, con un nesso di immedesimazione organica; la mera occasione di servizio non basta. Il rimborso è escluso quando la condotta sia potenzialmente contraria ai doveri d’ufficio o idonea a confliggere con gli interessi dell’Amministrazione, anche se non è stato avviato un procedimento disciplinare. Nel caso concreto il ricorrente, responsabile dell’ufficio porto d’armi, avrebbe dovuto verificare le matricole prima della consegna e segnalare eventuali contraffazioni; la documentazione non corrispondeva agli elenchi dell’ufficio e il ricorrente aveva dichiarato di non avere effettuato verifiche. L’archiviazione per insufficienza del quadro indiziario riguardava l’assenza di responsabilità penale, ma non dimostrava la connessione funzionale richiesta per il rimborso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
La disciplina del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, come detto, è contenuta nell’articolo 18, co. 1, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, e prevede che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Il rimborso presuppone una pronuncia o un provvedimento giudiziale che escluda definitivamente la responsabilità e una connessione in senso stretto tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. La condotta deve essere riferibile all’Amministrazione e compiuta nel suo interesse, non semplicemente in occasione del servizio; è escluso il rimborso se essa è potenzialmente contraria ai doveri d’ufficio o confliggente con gli interessi dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997 richiede congiuntamente l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e una connessione stretta tra la condotta oggetto del giudizio e l’adempimento dei compiti istituzionali.
- La connessione rilevante ai fini del rimborso non coincide con la mera occasionalità temporale o funzionale rispetto al servizio: occorre che il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, con un nesso di immedesimazione organica.
- Il rimborso non è riconoscibile quando la condotta, pur non avendo determinato responsabilità penale, sia potenzialmente contraria ai doveri d’ufficio o idonea a porre il dipendente in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione; non è necessario che sia stato effettivamente avviato un procedimento disciplinare.
- Il parere dell’Avvocatura dello Stato previsto nel procedimento di rimborso ha carattere obbligatorio e vincolante; se acquisito dopo il diniego per sanare una carenza procedimentale, costituisce un atto sopravvenuto autonomamente impugnabile con motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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