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Sentenza

Sentenza n. 3759/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2749/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 500 per l'anno scolastico 2021/2022 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 2749/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto di ordinare al Ministero il pagamento della somma complessiva di euro 500, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era contenuta in un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, poi notificato in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso e alla relata. Essa si limitava a conferire il potere di rappresentare e difendere la parte "in ogni fase, stato e grado del presente, eventuale opposizione e relativa fase esecutiva", senza indicare il giudice amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state esaminate anche la possibilità di considerare la procura speciale incorporata nel ricorso telematico, la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. La generica procura separata non soddisfaceva tali requisiti. L'eccezione elaborata per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è stata estesa al caso della procura analogica successivamente digitalizzata e depositata insieme a un ricorso nativo digitale. Il mero deposito telematico congiunto non garantisce né che il conferente avesse contezza dello specifico atto cui il potere si riferiva né che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non potendo essere formata successivamente alla sua redazione. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura conferita al difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori dati identificativi del giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra di per sé l'anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio opera quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso esaminato, poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente, secondo il Collegio, di superare la disciplina propria del processo amministrativo in materia di procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei difetti della procura non è stata ritenuta applicabile, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non è stata concessa perché esistevano orientamenti interpretativi e la parte avrebbe potuto scegliere la soluzione più prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati per sottolineare la regola generale dell'obbligatorietà del patrocinio tecnico nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura correttamente predisposta.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato in relazione alla funzione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, in modo sufficiente, l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una formula generica contenuta in un documento separato, priva di tali elementi, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura analogica separata, successivamente trasformata in copia informatica e notificata o depositata insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa automaticamente una valida procura speciale per il solo fatto della congiunzione telematica con il ricorso: occorrono comunque elementi interni idonei a collegarla inequivocabilmente alla specifica controversia.
  • La specialità della procura può risultare dal contesto documentale unitario quando essa è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso; tale meccanismo non può essere esteso, senza ulteriori garanzie, alla procura redatta su supporto cartaceo separato e poi allegata in copia informatica a un ricorso digitale.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto, né la sua successiva formazione può sanare l'originaria carenza di potere rappresentativo.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la soluzione adottata dalla parte, pur collocandosi in un quadro di orientamenti giurisprudenziali discordanti, sia stata meno prudente rispetto ad altra soluzione idonea a evitare la preclusione e non ricorra un'obiettiva situazione di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaVizi formali non invalidantiDecadenza e tardività

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