Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24334/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La vicenda nasce dalla vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un terreno agricolo comunale aggiudicato provvisoriamente a terzi, ma poi riscattato dalla titolare del diritto di prelazione agraria, che aveva versato cauzione e prezzo ottenendo il decreto di trasferimento. In un primo giudizio gli aggiudicatari originari avevano chiesto di dichiarare la decadenza dalla prelazione per tardivo pagamento del corrispettivo; il tribunale aveva dichiarato la decadenza e disposto l'annullamento/inefficacia del trasferimento, con pronuncia poi sostanzialmente confermata nei gradi successivi quanto alla perdita del diritto di prelazione. Successivamente gli aventi causa della prelazionaria, subentrati nel diritto alla restituzione del prezzo, hanno agito contro il Comune per ottenere la ripetizione del corrispettivo versato, sostenendo che il relativo diritto non fosse prescritto perché la decorrenza dovesse farsi risalire al passaggio in giudicato della decisione che aveva accertato l'inefficacia della vendita, e non al momento del pagamento. Hanno inoltre censurato, in sostanza, la qualificazione della fattispecie come nullità e chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Il Comune ha resistito eccependo la prescrizione e, in via riconvenzionale, ha domandato la restituzione dei frutti del terreno asseritamente dovuti per il possesso in mala fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la qualificazione della vendita come nulla e affermando che, nella vendita con prelazione agraria, il pagamento tardivo del prezzo impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva, con conseguente inefficacia/non perfezionamento del trasferimento e non nullità del contratto. Da ciò ha fatto discendere che il diritto alla ripetizione del corrispettivo sorge solo quando l'inefficacia è accertata con sentenza passata in giudicato, e quindi la prescrizione decorre da quel momento e non dal pagamento. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale. È stato invece rigettato il ricorso incidentale del Comune, reputando corretta la decisione di merito che aveva negato la restituzione dei frutti perché il possesso era inizialmente assistito da buona fede, non esclusa dalla mera contestazione giudiziale del titolo, e perché la domanda utile di rilascio era stata proposta quando il bene era già stato restituito. L'esito complessivo è quindi di cassazione con rinvio per il solo capo relativo alla prescrizione della domanda restitutoria del corrispettivo, mentre la domanda incidentale del Comune è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento eseguito in base a un titolo poi dichiarato inefficace dà luogo a ripetizione di indebito; nel caso deciso, però, la decorrenza della prescrizione non va ancorata al pagamento quando l'inefficacia non ha effetto retroattivo ma sorge con la sentenza.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione del diritto di ripetizione va individuata con riguardo al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per la vendita inefficace per mancato perfezionamento, ciò coincide con il passaggio in giudicato della decisione che accerta l'inefficacia.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato; in caso di inefficacia dichiarata della vendita, il diritto alla ripetizione sorge solo con l'accertamento definitivo dell'inefficacia.

  • art. 2943 c.c.

    Le dedotte iniziative processuali sono state prospettate come possibili atti interruttivi, ma la Corte ha chiarito che il tema della decorrenza era da risolvere a monte in base alla nascita del diritto alla ripetizione.

  • art. 8 l. 590/1965

    Il tardivo pagamento del prezzo da parte del prelazionario impedisce il perfezionamento della fattispecie della prelazione agraria; il comma 8 è richiamato per osservare che la qualificazione del pagamento come condizione sospensiva riguarda solo l'ipotesi di pagamento differito oltre la stipula.

  • art. 1147 c.c.

    Il possesso si presume di buona fede; la mera proposizione della domanda giudiziale che contesta il titolo non basta, di per sé, a escludere la buona fede del possessore.

  • art. 1148 c.c.

    Il possessore in buona fede è tenuto a restituire i frutti solo secondo i limiti temporali connessi alla perdita della buona fede e alla domanda di restituzione/rilascio.

Massime di principio

  • Nella vendita con prelazione agraria, il pagamento del prezzo entro il termine legale costituisce elemento necessario della fattispecie a formazione progressiva: se il pagamento è tardivo, il trasferimento non si perfeziona e l'atto resta inefficace, non nullo.
  • Quando la perdita di efficacia del negozio non deriva da nullità con effetti retroattivi, ma da un accertamento costitutivo di inefficacia o di mancato perfezionamento, il diritto alla ripetizione di quanto pagato sorge solo dal passaggio in giudicato della decisione che accerta tale inefficacia.
  • La decorrenza della prescrizione della ripetizione di indebito va individuata in relazione al momento in cui il diritto può essere esercitato; se l'accertamento giudiziale è costitutivo del diritto alla restituzione, la prescrizione non può decorrere prima del definitivo accertamento.
  • La semplice pendenza di una controversia sul titolo di acquisto non basta, da sola, a trasformare in mala fede il possesso originariamente acquistato in buona fede; ai fini dei frutti, rileva la domanda di rilascio/restituzione e il momento in cui la buona fede viene meno.
  • La domanda di restituzione dei frutti va valutata in rapporto al possesso effettivo del bene e al momento in cui viene proposta la richiesta di rilascio: se il bene è già stato restituito, il credito ai frutti può difettare del presupposto fattuale.
  • rami":["Contratti","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Transazione","Inadempimento","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Prescrizione","Nullità","Buona fede e correttezza","Giudicato"]}}```json to=classificazione_sentenza 天天中彩票中奖1 彩票平台招商final េញ to=classificazione_sentenza 彩神争霸大发快0 ացին}]} अतिरिक्त to=classificazione_sentenza 天天中彩票双色球0 સ્તુત to=classificazione_sentenza 大发彩票网{

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.