Cassazione Penale, Sentenza n. 29798/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato nullo il provvedimento n. 123/2016 SIEP del Pubblico Ministero (9/9/2019) e aveva sospeso l'esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero contestava la declaratoria di nullità e la nuova sospensione per mancata applicazione delle regole sull'esecuzione, sostenendo che non sussistevano i presupposti per una seconda sospensione ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, poiché il condannato era già irreperibile al momento della prima sospensione e aveva un domicilio temporaneo e precario individuato soltanto per la traduzione in carcere, senza prove della sua stabile presenza nel territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per genericità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), rilevando che il ricorrente non ha prodotto documentazione né indicato elementi concreti dai quali emergesse che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare accertamenti o ricerche atti a dimostrare l'assenza di un domicilio idoneo. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione riportava infatti che Cantagallo risultava residente in Italia, nel luogo in cui era stato collocato in detenzione domiciliare temporanea su disposizione dello stesso Pubblico Ministero; di conseguenza la censura era generica e priva di allegati probatori.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)
La norma disciplina le condizioni per la detenzione domiciliare e le sospensioni dell'esecuzione; nella vicenda è stata richiamata come fondamento giuridico per contestare la mancata adozione di una seconda sospensione dell'esecuzione quando ricorrono le condizioni per la detenzione domiciliare.
codice di procedura penale, art. 656, comma 5
Richiamato quale norma che ha consentito la prima sospensione dell'ordine di carcerazione disposta con provvedimento del 19/01/2018; la revoca e il successivo ripristino dell'ordine di carcerazione sono connessi alle disposizioni procedurali sulla sospensione dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Norma richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando sia generico o non munito della necessaria allegazione documentale; la Corte l'ha applicata perché il ricorrente non ha provato l'omissione motivazionale o l'erronea valutazione del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che impugni un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere specifico e corredato da documenti e prove quando si sostiene che il giudice abbia omesso di valutare accertamenti rilevanti; le censure generiche senza allegazioni sono inammissibili.
- Se dal provvedimento del giudice dell'esecuzione emergono fatti concreti (es. residenza del condannato in Italia e collocamento in detenzione domiciliare temporanea), il ricorrente deve controprovarli con elementi documentali per dimostrare l'errore.
- La richiamata legge n. 199/2010 richiede accertamenti sulla effettiva idoneità del domicilio e sulla presenza stabile nel territorio: l'assenza di prova contraria rende legittima la decisione del giudice che concede o sospende misure alternative.
- In controversie sull'esecuzione della pena, l'onere di produrre evidenze probatorie in sede di impugnazione spetta a chi contesta la valutazione del giudice dell'esecuzione; la Corte di legittimità non supplisce a carenza di documenti o motivazioni concrete.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare precise violazioni di legge e dimostrare, con atti o documenti, come tali violazioni abbiano inciso sulla decisione impugnata.
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