Cassazione Civile, Ordinanza n. 21231/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Autorità di sistema portuale ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso avvisi di accertamento relativi all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo per gli anni 2010 e 2011. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata definita per transazione con la Regione; quest'ultima ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con adesione della resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
l. n. 228 del 2012
La norma ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e non quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →