Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p.: il ricorrente aveva depositato una richiesta di concordato (con il consenso del Procuratore Generale), ma la pubblica accusa aveva comunque depositato conclusioni chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; la Corte di appello, pur avendo preso atto della richiesta di concordato, l'ha ritenuta non accoglibile (perché il ricorrente aveva chiesto la riduzione di pena di un terzo per la scelta del "rito premiale") e non ha fissato udienza di discussione orale dopo il rigetto del concordato. Il ricorrente lamenta quindi lesione del diritto di difesa per mancata possibilità di interloquire in udienza dopo il rigetto del concordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur osservando che la nuova formulazione dell'art. 599-bis (introdotta dal d.lgs. n.150/2022) non era ancora vigente alla data della sentenza impugnata (23/2/2023) e quindi non poteva essere invocata direttamente, la Corte ha interpretato la previgente disciplina in modo adeguatore: quando la richiesta di concordato è proposta nell'ambito del rito a trattazione scritta (disciplina emergenziale) e viene rigettata senza che l'imputato abbia avuto possibilità di interloquire (perché non aveva concluso anche nel merito), la sentenza emessa in udienza cartolare è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. Ne consegue che, in tali casi, deve essere assicurata la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento/udienza con partecipazione in presenza o altra forma che consenta il contraddittorio; la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte competente per gli ulteriori provvedimenti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Riguarda il concordato sulla pena in appello; la Corte sottolinea la necessità di garantire che, se la richiesta di concordato viene rigettata nell'ambito di una trattazione scritta emergenziale e l'imputato non ha concluso anche nel merito, debba essere garantita la possibilità di comparire e interloquire (interpretazione adeguatrice della previgente disciplina).
art. 599 c.p.p.
Richiamato nella parte procedurale relativa all'obbligo di fissare udienza di discussione e alla struttura del giudizio d'appello; utilizzato per distinguere le ipotesi in cui le parti erano già presenti in udienza nel sistema previgente.
art. 601 c.p.p.
Norma che disciplina l'udienza d'appello; la giurisprudenza distingue le conseguenze della presentazione del concordato a seconda che sia stata proposta prima/fuori dall'udienza fissata ex art. 601 o nell'ambito dell'udienza per l'appello.
d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma "Cartabia")
Ha novellato la disciplina del giudizio di appello (introdotto art. 599-bis modificato e possibilità di trattazione cartolare/partecipata), ma la novella non era ancora entrata in vigore alla data della pronuncia impugnata; la Corte ha comunque utilizzato la ratio della riforma per interpretare la previgente normativa in modo da tutelare il diritto di difesa nel regime emergenziale.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria che stabilisce il differimento di entrata in vigore delle norme della riforma fino alla cessazione del regime processuale emergenziale; rilevante per affermare che la nuova disciplina non era ancora operativa al 23/2/2023.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede i casi di nullità a regime intermedio; la Corte ha affermato che la sentenza cartolare emessa dopo il rigetto del concordato senza rinvio è affetta da nullità a regime intermedio in presenza delle condizioni indicate.
art. 180 c.p.p.
Regola gli effetti della nullità a regime intermedio; richiamata insieme all'art. 178 per qualificare la sentenza come nulla e giustificare l'annullamento.
Massime di principio
- Se in appello si propone un concordato sulla pena nell'ambito di una trattazione scritta (cartolare) e la richiesta viene rigettata, il giudice deve garantire all'imputato la possibilità di interloquire successivamente (es. fissando udienza con partecipazione in presenza) se l'imputato non ha concluso anche nel merito; altrimenti la sentenza cartolare può essere affetta da nullità a regime intermedio.
- La disciplina introdotta dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) va sempre verificata rispetto alla sua data di entrata in vigore: se non è ancora operativa valgono le norme previgenti, ma la giurisprudenza può operare un'interpretazione adeguatrice per garantire i diritti di difesa nei periodi emergenziali.
- Se il ricorrente, nel deposito scritto, ha concluso anche nel merito (anche in via subordinata), l'appello trattato in forma cartolare può essere compatibile con il diritto al contraddittorio perché la parte ha di fatto esercitato la difesa nel merito; situazione diversa se la richiesta di concordato è l'unica conclusione.
- In caso di conflitto tra le conclusioni della parte pubblica (anche se il Procuratore Generale ha dato consenso) e l'istanza di concordato dell'imputato, il giudice di appello deve valutare la necessità di garantire comunque il contraddittorio se il rigetto impedisce ogni possibile riformulazione dell'accordo o la discussione delle difese.
- Chi si trova in una situazione analoga dovrebbe: (a) verificare la forma in cui è stato fissato il giudizio (cartolare vs orale), (b) valutare se la richiesta di concordato è l'unica conclusione o se sono state presentate conclusioni anche sul merito, (c) eccepire prontamente la violazione del diritto di difesa e chiedere la fissazione dell'udienza con partecipazione in presenza o altro rimedio procedurale.
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