Ordinanza n. 72/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 208 del 27.8.2025, notificata il 2.9.2025, recante: “Ingiunzione alla rimozione dell'unità esterna per impianto di aria condizionata - Via Dalmazio Birago n.39 - Proprietà Polito Stefania - Annullamento e sostituzione dell'ordinanza n. 201 del 14.8.2025”; dell'ordinanza n. 201 del 14.8.2025, di pari oggetto, se ed in quanto ancora lesiva degli interessi della ricorrente; della nota prot. 20068 dell'8.7.2025 del settore edilizia privata del Comune di Capri di contenuto sconosciuto, non essendo mai stata notificata alla ricorrente, richiamata nelle ordinanze di cui sopra; dei verbali di Polizia Municipale, con particolare riferimento al verbale di sopralluogo del 12.5.2025 prot. 13847 del 13.5.2025, del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 230/2025 del 28.7.2025 notificato in data 6 agosto 2025 e del relativo verbale di sopralluogo redatto nella medesima data, di contenuto ed estremi sconosciuti, non essendo mai stato notificati alla ricorrente; delle ordinanze sindacali n. 197 del 10.6.1996 e n.10 del 19.1.1998 se ed in quanto lesive degli interessi della ricorrente; di ogni altro atto antecedente, successivo e comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di ingiunzione alla rimozione dell’unità esterna di un impianto di aria condizionata, nonché atti presupposti e verbali di sopralluogo e accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’ordinanza comunale n. 208 del 27 agosto 2025, che aveva annullato e sostituito l’ordinanza n. 201 del 14 agosto 2025, entrambe recanti l’ingiunzione alla rimozione dell’unità esterna di un impianto di aria condizionata collocata presso un fabbricato sito in area di interesse paesaggistico e ambientale. Sono stati inoltre impugnati una nota del settore edilizia privata, verbali della Polizia Municipale, comprese le attività di sopralluogo e l’accertamento della violazione amministrativa, nonché le ordinanze sindacali n. 197 del 10 giugno 1996 e n. 10 del 19 gennaio 1998, nella parte ritenuta lesiva. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. La controversia concerne, in particolare, la conformità dell’installazione alle prescrizioni comunali che imponevano l’incassamento delle unità esterne all’interno della massa muraria o della cubatura dell’edificio e la necessità di una valutazione di compatibilità paesaggistica, seppure mediante procedimento semplificato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza dei presupposti della tutela richiesta, sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. La documentazione prodotta dal Comune, inclusa quella fotografica, ha corroborato l’assunto dell’Amministrazione circa la violazione delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali del 1996 e del 1998. In particolare, le unità esterne risultavano collocate sulla sommità del fabbricato, anziché essere incassate all’interno della massa muraria o della cubatura dell’edificio; tale collocazione appariva idonea a determinare una surrettizia sopraelevazione e un’alterazione dello stato dei luoghi. Il Collegio ha inoltre rilevato che il regime vincolistico dell’area imponeva una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici e ambientali e che l’intervento rientrava, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, tra quelli indicati alla voce B.7 dell’allegato al d.P.R. 31/2017, soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta perché, nella sommaria valutazione cautelare, non sono apparsi ravvisabili i relativi presupposti.
ordinanze sindacali n. 197 del 10 giugno 1996 e n. 10 del 19 gennaio 1998
Costituiscono la fonte delle prescrizioni comunali relative alla collocazione delle unità esterne, che il TAR ha ritenuto prima facie violate.
voce B.7 dell'allegato al d.P.R. 31/2017
Individua, secondo il richiamo operato nell’ordinanza, interventi soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica; il TAR ha ritenuto applicabile tale regime all’intervento esaminato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione fotografica può essere valorizzata quale elemento idoneo a corroborare, con il grado di cognizione sommaria proprio della fase, l’accertamento comunale della violazione di prescrizioni edilizie o urbanistiche relative alla collocazione di impianti.
- La collocazione di unità esterne di impianti sulla sommità di un fabbricato, anziché mediante incassamento nella massa muraria o nella cubatura dell’edificio quando ciò sia prescritto dall’amministrazione, può integrare una violazione delle prescrizioni e apparire idonea ad alterare lo stato dei luoghi mediante una surrettizia sopraelevazione.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, l’installazione di elementi esterni che incidano sulla configurazione dell’edificio e sullo stato dei luoghi richiede la previa valutazione di compatibilità paesaggistica secondo il procedimento applicabile, anche quando questo sia semplificato.
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