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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26794/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato per ricettazione, che ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza della Corte territoriale. La difesa sosteneva che il termine prescrizionale fosse già decorso, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il calcolo prospettato non teneva conto del cosiddetto "doppio aumento" del termine di prescrizione derivante dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto errato il calcolo della prescrizione sostenuto dalla difesa, in quanto non considerava l'effetto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sul termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, comma secondo, c.p.

    La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato.

  • art. 161, comma secondo, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    La Corte ribadisce che la disciplina della prescrizione, anche con il doppio aumento per recidiva, non integra violazione del divieto di bis in idem sostanziale tutelato da tale disposizione.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando sia qualificata come circostanza a effetto speciale, rileva ai fini del calcolo della prescrizione sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo.
  • Nel calcolo della prescrizione non può essere trascurato l'aumento derivante dalla recidiva contestata e applicata dal giudice di merito; un computo che ometta tale dato conduce a una deduzione manifestamente infondata sulla maturazione del termine estintivo.
  • L'incidenza della recidiva sul regime della prescrizione non viola il principio del ne bis in idem sostanziale, poiché l'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su un presupposto di calcolo palesemente errato rispetto alla disciplina legale applicabile, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidivaNe bis in idem

Testo integrale

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