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Sentenza

Sentenza n. 8404/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1516/2025 pubbl. il 05/02/2025 RG n. 25128/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anna Maria LIONETTI, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l’attivazione della carta e non il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 17 febbraio 2025; il ricorso era stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente aveva inoltre chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: corretta notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante, per l’importo riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il direttore generale dell’Amministrazione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni senza compenso aggiuntivo. È stata respinta la richiesta di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché, in mancanza di un’espressa specificazione nel titolo giudiziale posto in esecuzione, il credito è assoggettato al solo interesse legale previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge, ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo le misure necessarie anche per l’ipotesi di persistente inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta dal giudice ordinario alla ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    «poiché, “in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui all’art. 1284 co. 1 c.c.”»

    Il maggior interesse legale previsto dal comma 4 non può essere riconosciuto in sede di ottemperanza se il titolo giudiziale non lo ha espressamente disposto.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    In assenza di una specifica statuizione del titolo esecutivo, trova applicazione il solo interesse legale ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, quanto al presupposto temporale, quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato del giudice ordinario riconosce una prestazione amministrativa e l’Amministrazione non lo esegue, il giudice amministrativo può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • In sede di ottemperanza, in mancanza di un’espressa specificazione nel titolo giudiziale, non è riconoscibile il maggior interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.; trova applicazione il solo interesse legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente pubblico nell’ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso ulteriore, in quanto rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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