Cassazione Civile, Sentenza n. 1675/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva rigettato le loro domande di riconoscimento della proprietà privata/esclusione dalla demanialità marittima di porzioni di litorale, sostenendo invece la sussistenza del demanio marittimo sulla base della precedente linea di demarcazione. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di Cassazione di riconoscere che l'art. 6, comma 2-bis del D.L. n.80/2004 (convertito con l.140/2004) come modificato dall'art.1, comma 907 della l. n.205/2017 delimita con efficacia retroattiva la fascia demaniale marittima nei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo secondo la linea risultante dagli atti catastali (con efficacia fin dalla formazione del catasto edilizio urbano del 1939), e che perciò non era necessaria un'ulteriore sdemanializzazione amministrativa: la norma avrebbe dunque valore costitutivo/autoapplicativo e non meramente programmatorio.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione (Seconda Sezione civile) ha accolto il primo e il secondo motivo dei ricorrenti, dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso. La Cassazione ha disposto il rinvio del giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, impartendo il seguente principio di diritto: ai sensi del comma 2-bis dell'art.6 del d.l. n.80/2004, come modificato dall'art.1, comma 907 della l. n.205/2017, la fascia demaniale marittima nei comuni indicati è delimitata, con effetto retroattivo, secondo la linea di demarcazione desumibile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione; tale disposizione ha efficacia costitutiva implicando la cessazione della demanialità marittima retroattivamente e il giudice del rinvio dovrà rideterminare la controversia conformandosi a tale principio e regolare le spese.
Norme richiamate
"la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione."
La Corte ha ritenuto che la norma operi con efficacia costitutiva e retroattiva: la linea catastale determina la nuova delimitazione del demanio marittimo con efficacia fin dalla formazione del catasto (anche con riferimento al catasto edilizio urbano del 1939), senza che sia necessario un atto amministrativo costitutivo.
art. 35 codice della navigazione
"Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze"
La Corte ha posto il confronto con la disciplina codicistica che prevede un provvedimento amministrativo per l'esclusione dal demanio, ma ha ritenuto che la norma speciale (art.6 comma 2-bis) svolga una funzione espressa di rideterminazione del demanio con efficacia propria, derogando quindi alla necessità di un provvedimento amministrativo costitutivo nelle ipotesi previste.
R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 (norme sul catasto edilizio urbano)
Il giudice ha indicato la formazione del nuovo catasto edilizio urbano come il momento di riferimento temporale da cui si deve considerare operante la nuova delimitazione catastale; le risultanze catastali storiche (dalla data di entrata in vigore del catasto) sono pertanto rilevanti per stabilire l'effetto retroattivo.
direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/04/2008
I ricorrenti avevano invocato la direttiva per supportare la tesi di efficacia immediata della norma; la Corte, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'interpretazione normativa di cui all'art.6 comma 2-bis e non ha riconosciuto un'incidenza tale della direttiva da impedire la retroattività e l'efficacia costitutiva riconosciute alla norma.
art. 822 c.c. e art. 28 codice della navigazione
Citate in relazione alla nozione di 'Antico Demanio' e ai profili di proprietà e demanialità: la Corte ha valutato le richiamate norme nell'ambito dell'interpretazione della disposizione speciale, confermando che la classificazione catastale e la norma speciale prevalgono nella delimitazione indicata.
Massime di principio
- La delimitazione della fascia di demanio marittimo prevista dall'art.6, comma 2-bis del D.L. 80/2004 (come modificato) per i comuni indicati va valutata in base alla linea risultante dagli atti catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione e produce effetti retroattivi: le risultanze catastali possono determinare la cessazione della demanialità senza bisogno di un successivo provvedimento amministrativo costitutivo.
- L'attuazione amministrativa demandata (es. dall'Agenzia del Demanio) ha natura esecutiva/accertativa ai fini pratici della delimitazione (individuazione puntuale dei confini) e non esercita un potere discrezionale capace di incidere sulla sostanza della sdemanializzazione prevista dalla legge.
- In contenziosi relativi alla demanialità marittima, il giudice ordinario è competente a dirimere la controversia quando la questione investe la titolarità dominicale e diritti soggettivi dei privati (es. rivendica, usucapione), anziché vizi formali di atti amministrativi.
- La presenza di documentazione catastale storica favorevole al privato (anche risalente alla formazione del catasto) costituisce elemento determinante: chi contesta la demanialità deve confrontarsi con le risultanze catastali e con la normativa speciale che può produrre effetti retroattivi.
- Questioni processuali afferenti a CTU, querela di falso o travisamento delle prove possono essere assorbite una volta riconosciuta l'efficacia normativa retroattiva: il giudice di merito dovrà comunque riesaminare il caso alla luce del principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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