Cassazione Penale, Sentenza n. 10019/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la responsabilità per omicidio stradale e lesioni personali lievi plurime in un tamponamento a catena. Il ricorso contestava: 1) la motivazione ritenuta insufficiente e la non corretta valutazione dell'operatività dell'art. 153 Cod. strada (segnalazione luminosa di pericolo) in presenza di rallentamenti/incolonnamenti; 2) l'omessa valutazione della rilevanza causale dell'omesso uso della cintura di sicurezza da parte della persona offesa e dell'assunzione di cocaina da parte di quest'ultima; 3) l'esclusione ingiustificata delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) il calcolo della pena per le lesioni lievi in modo da superare il massimo edittale previsto dall'art. 590 c.p.; 5) la conferma della sanzione accessoria di sospensione della patente (art. 222 Cod. strada) senza considerare elementi attenuanti quali il mancato superamento del limite di velocità e la colpa del conducente deceduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (soprattutto in tema di art. 153 Cod. strada), ha respinto le censure relative all'assunzione di stupefacenti ritenendo che non fosse provata la loro incidenza causale, ma ha accolto il motivo relativo all'omessa e insufficiente motivazione sulla rilevanza causale dell'omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima. Per tale carenza motivazionale ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri profili dedotti sono stati considerati assorbiti o non fondati.
Norme richiamate
art. 153 Codice della Strada
Regola l'uso della segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce) anche in caso di improvvisi rallentamenti o incolonnamenti. La Corte d'appello non ha escluso l'operatività della norma per tratti a buona visibilità, ma ha ritenuto che nel caso concreto il mancato utilizzo non fosse causalmente rilevante perché l'incolonnamento era percepibile dall'imputato
art. 589-bis Codice Penale
Norma sull'omicidio stradale: criteri di responsabilità per colpa, con commi che disciplinano talune esimenti/attenuanti in presenza di comportamenti della vittima (comma settimo) e il cumulo delle pene per reati connessi (comma ottavo). La Cassazione ha richiamato l'esigenza di valutare se la condotta della vittima (omesso uso cintura) sia causalmente rilevante ai sensi della disposizione
art. 141 Codice della Strada
Principi generali della circolazione e doveri del conducente (controllo del veicolo). La responsabilità per colpa è stata affermata anche sulla base della violazione di questa norma (mancato controllo e distanze di sicurezza)
art. 149 Codice della Strada
Disciplina della distanza di sicurezza e dell'obbligo di mantenere regole di prudenza. La Corte di merito ha ravvisato la violazione quale elemento della colpa dell'imputato
art. 590 Codice Penale
Prevede la disciplina delle lesioni personali e il relativo massimo edittale. Il ricorrente ha contestato che l'aumento di pena per le lesioni lievi sia stato calcolato in modo da eccedere il massimo edittale; la Cassazione ha ritenuto il profilo assorbito in occasione dell'annullamento per altro vizio
art. 62-bis Codice Penale
Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione, ritenendo insufficiente la mera incensuratezza; la Cassazione ha confermato che la valutazione delle attenuanti richiede motivazione adeguata e non può fondarsi soltanto sull'assenza di precedenti
art. 222 Codice della Strada
Sanzioni accessorie relative alla patente di guida (sospensione/revoca). Il ricorrente ha censurato la sospensione biennale senza una corretta considerazione di elementi attenuanti; la Corte di Cassazione ha rimandato la questione insieme al nuovo giudizio, assorbendola nel complesso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso in Corte di Cassazione. Usata per delimitare i termini della censura e la motivazione del ricorso
Massime di principio
- Quando si contesta la mancata attivazione della segnalazione di pericolo (art. 153 CdS), il giudice deve motivare in modo specifico se e perché tale omissione abbia avuto rilevanza causale rispetto all'evento: la semplice affermazione apodittica non è sufficiente.
- Se si sostiene che la condotta della vittima (es. omissione cintura di sicurezza o assunzione di stupefacenti) abbia inciso sulla dinamica causale del decesso, il giudice deve valutare e motivare puntualmente la relazione causale tra quella condotta e l'evento morte; l'assenza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiede un apprezzamento motivato che consideri elementi personali e contestuali oltre alla sola incensuratezza.
- Nel calcolo delle pene concorrenti o degli aumenti per reati collegati (p.es. lesioni multiple), occorre verificare il rispetto dei limiti edittali previsti; eventuali errori vanno esaminati concretamente nel nuovo giudizio.
- La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (art. 222 CdS) deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori concorrenti (velocità, colpa di terzi, condotta complessiva); la mancata considerazione di elementi rilevanti può essere motivo di censura.
- In giudizio di Cassazione i motivi che non confrontano direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata possono essere dichiarati inammissibili: il ricorso deve mirare a dimostrare la non corrispondenza tra i fatti, le norme applicate e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito utilizza valutazioni tecniche (perizia/consulenza), le conclusioni tecniche devono essere richiamate nella motivazione laddove siano decisive per escludere fattori concorrenti (p.es. l'effetto di droghe o la efficacia della cintura) per rendere il ragionamento verificabile in sede di legittimità.
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