Sentenza n. 9438/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza - della sentenza del TAR del Lazio, Sezione III bis, n. 8630/2023, pubblicata in data 22 maggio 2023 (R.G. 13589/2018), e passata in giudicato (doc. 2), che ha condannato l'Amministrazione resistente così disponendo: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa" (doc. 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8630/2023, che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero in altro Paese dell’Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8630/2023, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il diniego dell’amministrazione al riconoscimento del titolo conseguito in altro Paese dell’Unione europea. Ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione e la mancata adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza provare l’avvenuto adempimento né contestare le circostanze esposte nel ricorso. La ricorrente ha inoltre prodotto un preavviso di rigetto, adottato il 4 dicembre 2025, relativo all’istanza depositata il 3 maggio 2026, evidenziando che a tale preavviso non era seguito alcun provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata la mancata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 64 c.p.a., in assenza di prova dell’adempimento e di contestazioni dell’amministrazione. L’adozione del preavviso di rigetto non è stata considerata sufficiente, poiché il preavviso non era stato seguito da un provvedimento conclusivo e, pertanto, permaneva la situazione di inottemperanza. In applicazione dell’effetto conformativo del giudicato, il Ministero è stato condannato ad adottare i provvedimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con obbligo di provvedere entro l’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, senza facoltà di delega e senza compenso. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione delle iniziative recentemente intraprese dall’amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale disposizione per imporre all’amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare il commissario ad acta.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle circostanze dedotte dalla ricorrente, unitamente all’assenza di prova dell’adempimento, ha consentito al giudice di considerarle provate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve provare l’avvenuta esecuzione del giudicato e contestare specificamente le circostanze dedotte dalla parte; in mancanza, tali circostanze possono essere considerate provate ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
- L’adozione di un preavviso di rigetto non costituisce adempimento del giudicato quando non sia seguita dall’adozione del provvedimento conclusivo e permanga quindi l’inerzia dell’amministrazione.
- L’effetto conformativo del giudicato impone all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza; in caso di ulteriore inerzia, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’intervento sostitutivo.
- Nell’esecuzione di un giudicato relativo al riconoscimento di un titolo conseguito in altro Stato dell’Unione europea, l’amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi indicati dalle pertinenti pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
- La concessione delle astreintes nel giudizio di ottemperanza non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e delle iniziative intraprese dall’amministrazione, la misura non risulti equa.
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