Sentenza del 11/05/2017 n. 11610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione amministrativa della lite mediante condono fiscale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. L'Agenzia ha contestato l'assenza della necessaria attestazione dell'Ufficio circa la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale delle somme dovute. Ha inoltre evidenziato che l'avviso di accertamento relativo a IRPEF e SSN per il 1993 era ormai definitivo per effetto del passaggio in giudicato di una precedente sentenza favorevole all'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l'estinzione del giudizio per condono. La documentazione prodotta dal contribuente non dimostrava sufficientemente il perfezionamento della definizione, anche in considerazione della mancata attestazione dell'Ufficio e della documentazione solo parziale dei versamenti. La CTR aveva inoltre violato il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento, non potendo il contribuente contestare mediante l'impugnazione della cartella questioni già definitivamente decise. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
chiusura delle liti fiscali pendenti
Per ottenere l'estinzione del giudizio mediante condono è necessario dimostrare il perfezionamento della definizione secondo le condizioni previste dalla legge, incluso il pagamento integrale di quanto dovuto o, in caso di rateizzazione, il rispetto delle condizioni richieste e la relativa attestazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9 e 15
Dalla disciplina complessiva del condono emerge che, in caso di rateizzazione, assumono rilievo l'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio e il pagamento della prima rata; ai fini dell'estinzione del giudizio resta comunque necessaria l'attestazione del pagamento integrale di quanto dovuto, quando richiesta dall'art. 16.
Codice civile, art. 2909
L'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa e non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
Codice di procedura civile, art. 324
La sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione acquista efficacia di giudicato formale; nel caso concreto, il giudicato sull'avviso di accertamento impediva di rimettere in discussione la pretesa fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Quando la cartella di pagamento segue un avviso di accertamento definitivo, essa costituisce normalmente una richiesta di pagamento e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni riguardanti l'accertamento ormai definitivo, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto tramite la cartella.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite tributaria non si presume dalla sola presentazione della domanda o dalla produzione di ricevute di pagamento: occorre dimostrare il rispetto di tutte le condizioni normative e, quando previsto, acquisire l'attestazione dell'Ufficio sulla regolarità della definizione e sull'integrale pagamento.
- Il passaggio in giudicato della sentenza sull'avviso di accertamento rende definitiva la pretesa fiscale; una successiva impugnazione della cartella non può essere utilizzata per contestare nuovamente il merito dell'accertamento.
- La cartella emessa dopo un accertamento definitivo può essere impugnata, in linea generale, soltanto per vizi propri, come errori di notifica, quantificazione o procedura, non per motivi già deducibili contro l'avviso di accertamento.
- In presenza di rateizzazione, è essenziale verificare sia l'accettazione della domanda sia il pagamento delle rate richieste e conservare la documentazione ufficiale dell'Amministrazione, poiché pagamenti parziali o tardivi possono non bastare a perfezionare il condono.
- Il principio può subire eccezione quando il contribuente dimostri di aver avuto conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella; in tal caso possono essere dedotte anche contestazioni relative alla pretesa, nei limiti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza.
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