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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29060/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva ripristinato nei confronti del ricorrente la misura interdittiva temporanea (divieto di esercitare l'attività di consulente del lavoro per un anno) connessa a ipotesi di truffa aggravata in relazione a un presunto sistema di rapporti di lavoro fittizi finalizzati a indebite prestazioni a sostegno del reddito. Contestazioni in cassazione: 1) presunta incompatibilità dei giudici del collegio per precedenti cognizioni cautelari; 2) violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum per questioni fattuali relative ai rapporti del ricorrente con la compagna; 3) vizio di motivazione e carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, con richiesta di riesame della valutazione probatoria e della sussistenza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non si applica ai procedimenti incidentali de libertate davanti al Tribunale del riesame; (2) il principio devolutivo non è stato violato perché le deduzioni richiamate erano già presenti negli atti e attinenti ai punti devoluti all'appello cautelare; (3) la valutazione del Tribunale circa i gravi indizi e le esigenze cautelari è risultata adeguatamente motivata, posta la ripetizione di analoghe condotte, il modus operandi comune a numerosi capi di imputazione, la presenza di un messaggio whatsapp ritenuto significativo e la partecipazione costante del ricorrente alle vicende contestate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Disposizione finale di invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Non applicabile ai procedimenti cautelari incidentali de libertate davanti al Tribunale del riesame; la precedente cognizione cautelare non genera incompatibilità del giudice ai fini dell'art. 34 c.p.p., perché non si tratta di un giudizio di merito.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Nel procedimento incidentale sulla libertà la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione impugnata e a quelli strettamente connessi, ma non è condizionata dalle argomentazioni del giudice di primo grado; il giudice d'appello può comunque esaminare fatti già contenuti negli atti quando pertinenti.

  • principio "tantum devolutum quantum appellatum"

    Il principio non è violato se le circostanze fattuali richiamate in appello sono già presenti negli atti e attinenti ai punti devoluti; l'appello cautelare può valutare elementi documentali esistenti in causa relativi alla sussistenza dei gravi indizi.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a cura della cancelleria dopo la deliberazione; mera disposizione procedurale di esecuzione del provvedimento.

  • giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 3 n. 10231/2015 e altri precedenti)

    Consolidato orientamento secondo cui la cognizione cautelare de libertate non genera incompatibilità del giudice che l'ha esercitata e che il procedimento incidentale de libertate non costituisce giudizio di merito; tali precedenti sono stati usati per confermare l'inapplicabilità dell'art. 34 c.p.p. al caso in esame.

Massime di principio

  • La partecipazione di un magistrato a un provvedimento cautelare incidentale non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p.; l'incompatibilità è riferita soprattutto a duplici cognizioni di merito sullo stesso oggetto.
  • Nel giudizio cautelare d'appello la cognizione è in linea di principio limitata ai punti devoluti dall'impugnazione, ma il giudice può esaminare fatti e documenti già presenti negli atti se pertinenti e connessi alla questione devoluta.
  • La Corte di legittimità non rivede liberamente il merito delle valutazioni cautelari se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; per ottenere accoglimento del ricorso è necessario dimostrare vizi logici, violazioni di legge o mancanza assoluta di prova dei presupposti cautelari.
  • La ricorrenza di un medesimo modus operandi, la presenza sistematica dell'indagato in molteplici vicende analoghe e prove documentali ritenute significative (es. messaggi, coincidenze fra soggetti coinvolti) possono legittimare la sussistenza dei gravi indizi e il pericolo di reiterazione richiesto per misure interdittive o cautelari.
  • Le difese che si limitano a prospettare alternative interpretazioni dei fatti, senza confutare specificamente gli elementi probatori valorizzati dal giudice (logica delle coincidenze, documenti), hanno scarse probabilità di successo in sede di legittimità.

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