Cassazione Penale, Sentenza n. 11979/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che applicava la custodia in carcere per i reati di frode fiscale e autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva un vizio di violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari (ossia contestava la sussistenza/giustificazione della misura cautelare in carcere).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, sottoscritta personalmente dal ricorrente e dai suoi difensori. La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'impugnazione sia una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso ex art. 616 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 5 ottobre 2022, relatore il Consigliere Antonio Saraco. Il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato testualmente nella motivazione come norma che regola l'inammissibilita' per rinuncia all'impugnazione
La Corte interpreta l'art. 616 c.p.p. nel senso che la rinuncia all'impugnazione, se validamente manifestata, rende l'impugnazione inammissibile; la rinuncia è considerata dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003
Precedenti richiamati a supporto del principio che la rinuncia all'impugnazione, compiuta in forma processuale e consapevolmente, produce l'inammissibilità dell'impugnazione; la giurisprudenza conferma il carattere irrevocabile e recettizio della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, quando valida e sottoscritta, è generalmente irreversibile e rende l'impugnazione inammissibile: attenzione prima di sottoscriverla.
- Se si contesta una misura cautelare (es. custodia in carcere) è opportuno valutare accuratamente le motivazioni e non rinunciare all'impugnazione se si intende effettivamente proseguire il giudizio di legittimità o di merito.
- La rinuncia deve essere manifestata in atto processuale formale: quando presente, la corte la applica ai sensi di legge e può condannare alle spese e, se sussistono profili di colpa, a sanzioni per la Cassa delle ammende.
- In casi terzi (p.es. rinuncia viziata da errore, violenza o incapacità) la validità della rinuncia potrebbe essere contestata, ma la giurisprudenza tende a considerarla vincolante se compiuta consapevolmente e formalmente.
- Per evitare conseguenze economiche e processuali, chi impugna una misura cautelare dovrebbe valutare alternative (es. misure meno afflittive) e concordare chiaramente con il difensore la strategia processuale prima di rinunciare all'impugnazione.
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