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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06262/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'integrale estinzione del giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, essendo stata concordata la compensazione integrale tra le parti costituite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La società di gestione aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Milano. Le controparti, costituite come controricorrenti, hanno a loro volta proposto ricorso incidentale autonomo. Dopo un precedente rinvio del procedimento a nuovo ruolo per consentire trattative tra le parti, sono state depositate rinunce sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, entrambe sottoscritte e accompagnate dalle rispettive accettazioni e da istanze di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia ai ricorsi, debitamente sottoscritta e accettata dalle controparti, è idonea a determinare l'integrale estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione è stata ritenuta inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato per la disciplina introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, dichiarato però inapplicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione integrale del giudizio di legittimità.
  • Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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