Cassazione Civile, Ordinanza n. 35550/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di cessione di un immobile di proprietà di un soggetto debitore in favore di tre cugine. Il creditore ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e la Corte d'appello ha dichiarato l'inopponibilità dell'atto nei suoi confronti, ritenendo integrati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., 125, 228, 229, 115 e 116 c.p.c., 2901, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presunzioni non adeguatamente comprovate e comunque inidonee, e che avesse erroneamente desunto la consapevolezza pregiudizievole dell'atto da parte delle acquirenti. In sostanza, i ricorrenti contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. La censura non integrava una vera falsa applicazione delle norme richiamate né soddisfaceva i requisiti del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza d'appello, che aveva accolto l'azione revocatoria e dichiarato l'inopponibilità della cessione immobiliare, è quindi rimasta ferma. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria e la dichiarazione di inopponibilità dell'atto dispositivo pregiudizievole al creditore.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi hanno idonea capacità rappresentativa; non è censurabile in cassazione, come violazione di legge, la diversa valutazione del loro peso probatorio se la doglianza mira solo a una ricostruzione alternativa dei fatti.
art. 2730 c.c.
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ravvisasse una effettiva violazione di legge rilevante in sede di legittimità.
art. 2733 c.c.
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ravvisasse una effettiva violazione di legge rilevante in sede di legittimità.
art. 115 c.p.c.
La censura sull'uso delle prove non può tradursi in un apprezzamento alternativo dei fatti sotto la veste di violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul valore delle prove.
art. 125 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze, senza decisività autonoma nella decisione.
art. 228 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze, senza decisività autonoma nella decisione.
art. 229 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze, senza decisività autonoma nella decisione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte chiarisce che la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la censura riguarda in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Non risultavano soddisfatti i requisiti minimi per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi controversi.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il rito semplificato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile mascherare come violazione di legge una critica che, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La deduzione della violazione dell'art. 2729 c.c. richiede di contestare l'inidoneità giuridica degli indizi presuntivi, non la sola scelta del giudice di merito di attribuire ad essi un certo peso probatorio.
- Quando la censura investe la congruità della motivazione o la ricostruzione del fatto storico, il controllo di cassazione è limitato ai ristretti confini del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360 n. 5 c.p.c., non potendo il ricorrente chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- L'azione revocatoria ordinaria può essere accolta sulla base di un ragionamento presuntivo purché gli indizi valorizzati dal giudice di merito presentino una minima capacità rappresentativa del fatto da provare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →