Cassazione Civile, Sentenza n. 16061/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) nullità della sentenza per presunta errata applicazione delle norme processuali e del principio secondo cui l'indicazione nominativa del legale rappresentante presumerebbe i poteri rappresentativi, con contestazione specifica del potere rappresentativo e della validità della procura conferita; (2) riconoscimento del diritto del procuratore "antistatario"/distrattario che aveva anticipato l'imposta di registrazione dell'ordinanza ex art.553 c.p.c. a chiedere il rimborso/regresso nei confronti della parte/debitore, in quanto il pagamento è avvenuto in esecuzione di un titolo e costituisce adempimento dell'obbligazione tributaria successiva derivante dalla pronuncia; (3) censura sulla condanna alle spese di lite in misura superiore al valore della domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha rigettato l'appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. Ha riconosciuto che il procuratore distrattario che ha pagato l'imposta di registrazione dell'ordinanza ex art.553 c.p.c., avendo adempiuto un'obbligazione che gravava sugli esecutati e avendo agito in virtù del titolo esecutivo, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti civilmente tenuti (subrogazione/diritto di regresso ex art.1203 c.c.). Le spese del giudizio d'appello e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Riferimento nella censura di nullità/irregolarità del procedimento; non sviluppata come motivo decisivo dalla Corte.
Richiamato nella critica sulla validità e prova dei poteri di rappresentanza; la Corte conferma la possibilità di provare la procura anche con documenti nei vari gradi di giudizio.
Richiamato nel contesto delle eccezioni processuali relative alla rappresentanza; non rilevante per la decisione sul punto principale.
Richiamato tra le norme processuali coinvolte nella censura di nullità; la Corte non ha accolto la doglianza correlata.
Citato in relazione a questioni di prova e rappresentanza, senza incidenza decisiva nella pronuncia.
Norma di legittimità invocata per la censura di violazione di legge; la Corte ha valutato i motivi alla luce di questa disposizione.
D.P.R. n.131/1986, art. 57, comma 1
"nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio..."
La norma impone la responsabilità tributaria della 'parte in causa' per l'imposta di registro; la Corte la interpreta unitamente alle norme civili nel senso che chi paga può esercitare azione di regresso verso i soggetti civilmente obbligati.
art. 53 Cost.
Richiamato nella doglianza avente valore costituzionale collegato al principio di capacità contributiva; la Corte ritiene coerente la soluzione riconoscendo il rimborso al procuratore che ha effettivamente sopportato l'onere.
L'ordinanza ex art.553 (assegnazione al procuratore distrattario) costituisce il titolo che legittima il procuratore a registrare e, se ha anticipato l'imposta, a pretendere il rimborso/regresso.
Le spese di registrazione rientrano tra le spese di esecuzione che possono essere liquidate a favore del creditore nel procedimento esecutivo e dunque fatte valere nell'escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato.
Il pagamento di un credito per conto altrui attribuisce al soggetto che ha adempiuto il diritto di regresso/subrogazione contro gli altri debitori; principio applicato per riconoscere il diritto del procuratore che ha pagato l'imposta.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi di questa norma.
Richiamato nel terzo motivo (spese di lite), la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non decisiva dopo l'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- La prova del potere di rappresentanza può essere fornita in ogni stato e grado del giudizio mediante documenti idonei a dimostrare la sussistenza del potere sostanziale; la mera indicazione del nome del legale rappresentante può valere come presunzione ma, se quella rappresentanza è specificamente contestata, la parte deve fornire idonea prova documentale.
- Le spese di registrazione degli atti giudiziari (incluse le ordinanze esecutive ex art.553 c.p.c.) sono obbligazioni tributarie 'successive' connesse alla pronuncia e rientrano nelle spese di esecuzione ai sensi dell'art.95 c.p.c.; possono dunque essere poste a carico del debitore esecutato e fatte valere nell'escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato.
- Se un procuratore (o altro soggetto) anticipa l'imposta di registrazione in virtù di un provvedimento che gli attribuisce una posizione qualificata (es. ordinanza di assegnazione al procuratore distrattario), tale soggetto ha diritto di regresso contro i coobbligati o contro la parte civilmente tenuta, ex art.1203 c.c.; l'adempimento produce subrogazione nei diritti del creditore originario.
- L'interpretazione che riconosce al procuratore che ha anticipato l'imposta il diritto di regresso è coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva: l'onere tributario non va posto su chi non ha ricevuto il beneficio economico corrispondente.
- Quando la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c.; ciò vale specialmente per questioni di diritto con rilevanza nomofilattica.
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