Cassazione Penale, Sentenza n. 30359/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tefaj impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.), sostenendo che il procedimento era iniziato nel 2011 e che, per la declaratoria di contumacia resa allora, si deve applicare la disciplina previgente all'art. 175 c.p.p. (ante legge n. 67/2014). Contestava inoltre che il giudice abbia detto applicabile solo la rescissione del giudicato, esponendolo al rischio di restare senza tutela, e che la sua domanda (proposta da difensore munito di procura speciale) poteva legittimamente essere qualificata come istanza di rescissione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Pescara per un nuovo esame. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente verificato se al procedimento dovesse applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 67/2014 (processo contumaciale) e non abbia motivato compiutamente il rigetto della richiesta di restituzione del termine, senza valutare gli atti relativi alla dichiarazione di contumacia/assenza e la possibile mancata, incolpevole conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
riferimenti al testo previgente antecedente alla legge n. 67/2014
La Corte precisa che, per i procedimenti contumaciali definiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014, continua ad applicarsi il previgente art. 175 (restituzione nel termine per impugnare) e non il rimedio della rescissione del giudicato introdotto per il processo in absentia.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la cognizione del giudice dell'esecuzione; indica la competenza e gli strumenti con cui il giudice dell'esecuzione è stato adito dall'imputato.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina della rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; rimedio applicabile al processo in absentia dopo la riforma del 2014.
art. 625-ter cod. proc. pen. (previgente)
Richiamato come corrispondente disciplina dell'epoca per la rescissione del giudicato; la Corte ricorda che tale rimedio è riferito ai procedimenti in absentia post-riforma.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza (processo in absentia) introdotta/modificata dalla legge n. 67/2014; la rescissione è collegata a procedimenti con dichiarazione di assenza ai sensi di questa norma.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha introdotto e disciplinato il procedimento in absentia e il rimedio della rescissione del giudicato; la sua introduzione delimita l'ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto ai procedimenti antecedenti.
art. 15-bis (disposizioni transitorie)
riferimento alle norme transitorie della legge n. 67/2014
Stabilisce le regole transitorie per determinare quali atti processuali sono soggetti alla nuova disciplina e quali restano regolati dalla normativa previgente.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione al difensore di ufficio; la Corte sottolinea che la mera notifica formale non prova automaticamente la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
art. 568 e artt. relativi ai riti di impugnazione
Richiamati in connessione alle regole procedurali sulle impugnazioni e alla distinzione tra rimedi differenti (restituzione vs rescissione).
Massime di principio
- Quando il procedimento di cognizione è iniziato e definito sotto la vigenza della disciplina della contumacia antecedente alla legge n. 67/2014, va applicato il previgente art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine per impugnare) e non il rimedio della rescissione introdotto per il processo in absentia.
- Il giudice chiamato a decidere su una richiesta di restituzione del termine deve valutare gli atti e verificare se sussiste una dichiarazione di contumacia antecedente e se questa sia poi evoluta in una situazione di assenza; la mera qualifica di "latitante" o la notifica al difensore di ufficio non esauriscono l'accertamento sulla conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
- La rescissione del giudicato (art. 629-bis) è il rimedio collegato all'istituto del processo in absentia regolato dalla legge n. 67/2014; non può sostituire automaticamente la restituzione del termine prevista dalla disciplina previgente per i processi contumaciali.
- L'onere probatorio grava in parte sull'istante (allegare la mancata conoscenza e le ragioni) ma il giudice deve comunque cercare negli atti elementi che dimostrino la conoscenza effettiva, posto che la notifica al difensore di ufficio non produce presunzione assoluta di conoscenza.
- In caso di dubbio sulla normativa applicabile, il giudice deve applicare le norme transitorie e procedere a verifiche documentali prima di dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda; un rigetto apodittico senza verifica degli atti è censurabile.
- Se la domanda è proposta da difensore munito di procura speciale, va comunque valutata la sua natura sostanziale (restituzione vs rescissione) alla luce delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti formali richiesti dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →