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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14982/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un giudizio in materia di marchi e concorrenza sleale, nel quale il Tribunale aveva accolto in parte le domande di due società attrici: aveva dichiarato la nullità del marchio di impresa "da Michele" intestato alla società convenuta e aveva ritenuto che l'uso di quel segno, da solo o con altri elementi, integrasse contraffazione dei marchi, della denominazione sociale e dei domain name delle attrici, oltre che concorrenza sleale; aveva quindi inibito ulteriori usi, disposto il ritiro e la distruzione di materiale pubblicitario e la pubblicazione della decisione. In appello, la Corte territoriale ha invece accolto il gravame principale dei convenuti e ha dichiarato nulla la notificazione della citazione di primo grado, ritenendo il messaggio PEC materialmente pervenuto al domicilio digitale della società domiciliataria, ma non leggibile per un'anomalia di trasmissione; ha ritenuto assorbito l'appello incidentale delle attrici. Le società attrici hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato il contenuto della PEC e in particolare la presenza dell'indirizzo del mittente con la dizione "pecavvocati"; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che non fosse esigibile dal domiciliatario professionale un dovere di diligenza sulle comunicazioni/notifiche ricevute; 3) nullità della sentenza per motivazione arbitraria e priva di ragionevole supporto nella parte in cui escludeva obblighi di diligenza e buona fede in capo ai domiciliatari estranei al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato un dato decisivo non specificamente censurato, e cioè che la PEC di notifica non fosse apribile e quindi non leggibile; ha affermato che, ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c., la notifica a mezzo PEC richiede la trasmissione di un documento informatico effettivamente accessibile e conoscibile dal destinatario, sicché il messaggio illeggibile non può considerarsi validamente perfezionato. Ha inoltre osservato che l'eventuale mancata comunicazione al mittente dell'anomalia da parte del destinatario non sana la nullità della notifica, né consente di ritenere raggiunto lo scopo dell'atto o di imputare al notificando la causa della nullità, potendo semmai rilevare solo nella diversa prospettiva della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte del mittente, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza sulle notifiche non andate a buon fine. Il primo motivo è stato giudicato anche inammissibile perché il vizio di omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione delle norme processuali non è deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma, semmai, ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il terzo è stato reputato inammissibile anche perché, nei errores in procedendo, non è consentito denunciare in cassazione una mera omessa motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 149-bis c.p.c.

    secondo comma; disponibilità del "documento informatico"

    la notificazione a mezzo PEC si perfeziona solo se il messaggio informatico e i relativi allegati sono trasmessi in modo leggibile e quindi effettivamente conoscibili dal destinatario; un allegato illeggibile impedisce il valido perfezionamento della notifica.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    non è possibile considerare sanata la nullità della notificazione soltanto perché il destinatario non ha comunicato l'anomalia al mittente.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    la mancata comunicazione dell'illeggibilità da parte del destinatario non equivale a condotta successiva che abbia causato la nullità della notificazione.

  • art. 1176 c.c.

    la Corte non ha accolto la censura fondata su tale norma, ritenendo non decisivo il tema della diligenza del domiciliatario rispetto alla questione della validità della notifica illeggibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non è ricondotto a questo vizio, ma eventualmente ai vizi di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. o ai nn. 1 e 2 nei casi pertinenti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale corretto per denunciare vizi relativi alla nullità della sentenza o del procedimento, non l'omesso esame di fatti processuali prospettato come vizio motivazionale.

  • art. 325 c.p.c.

    la tempestiva riattivazione del processo notificatorio va compiuta entro il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti da questa norma, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito nell'ordinamento il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 2598 c.c.

    richiamato solo nel riepilogo dei fatti di merito, quale base della domanda di concorrenza sleale accolta in primo grado.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC non può ritenersi validamente perfezionata se il messaggio o i relativi allegati risultano illeggibili, perché la trasmissione deve rendere effettivamente disponibile il contenuto dell'atto al destinatario.
  • L'eventuale silenzio del destinatario che abbia ricevuto un messaggio PEC illeggibile non sana la nullità della notificazione né fa considerare raggiunto lo scopo dell'atto; al più può incidere sulla valutazione della tempestività della successiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte del mittente.
  • Quando una notificazione processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, una volta appreso l'esito negativo, deve riattivare il procedimento con immediatezza e comunque nei limiti temporali elaborati dalla giurisprudenza, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non va veicolato come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma semmai come nullità del procedimento o della sentenza.
  • Nei casi di errores in procedendo, non è consentito in cassazione denunciare una mera omessa motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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