Cassazione Penale, Sentenza n. 11543/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carenini ha impugnato la sentenza di condanna per lesioni personali aggravate dall'uso di arma e minacce, articolando due censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché le sentenze di merito avrebbero utilizzato un'informazione inesistente (avrebbero ritenuto che la persona offesa Tironi impugnasse un "macete"/ascia) incidendo sulla esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa; 2) errata ricostruzione della dinamica come aggressione unilaterale da parte di Carenini, mentre alcuni testi (Italo Carobbio e Filippo Carrara) avrebbero descritto la contesa come reciprocità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: ha revocato le statuizioni civili a seguito della remissione di querela e della revoca della costituzione di parte civile da parte di Tommaso Tironi (accettata il 15/01/2022), e ha rilevato d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione (termine di prescrizione maturato il 10/12/2020), rilevando inoltre che il travisamento sulla natura dello strumento offensivo (commistione tra "ascia" e "bastone") incideva sul giudizio di proporzione rilevante per la legittima difesa. Per questi motivi la sentenza è stata annullata integralmente senza rinvio con la formula: il reato è estinto per prescrizione; revoca delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nell'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti
art. 76, secondo comma, cod. proc. pen.
art. 76, secondo comma cod. proc. pen.
La revoca della costituzione di parte civile determina la sopravvenuta carenza di interesse e la caducazione della condanna risarcitoria; la Corte deve rilevare l'estinzione del rapporto processuale civile e annullare senza rinvio le statuizioni civili
art. 23 d.l. n. 137 del 30/12/2021
art. 23 d.l. n. 137 del 30/12/2021
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; uso procedurale nelle fasi di impugnazione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il proscioglimento nel merito in determinate ipotesi; la Corte, data la revoca delle statuizioni civili, ha ritenuto che non sussistessero cause per proscioglimento nel merito con la necessaria evidenza
Massime di principio
- La revoca della costituzione di parte civile da parte della persona offesa comporta l'annullamento delle statuizioni civili senza rinvio per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il reato è procedibile d'ufficio.
- La remissione della querela non incide necessariamente sulla procedibilità dei reati aggravati o procedibili d'ufficio, ma la rinuncia all'azione civile estingue il rapporto processuale civile collegato alla parte civile.
- Errori o travisamenti nella ricostruzione di elementi essenziali del fatto (es. tipo di arma usata, chi è stato l'aggressore) possono rendere non manifestamente infondato il ricorso in Cassazione se tali errori incidono sulla valutazione della legittima difesa o sulla proporzione della reazione.
- Se, a seguito dell'accertamento di errori decisivi nella motivazione, è intervenuta la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinviare il processo.
- La Corte di Cassazione, davanti alla revoca delle statuizioni civili, può limitare l'esame dei motivi di impugnazione se non vi sono ragioni evidenti che impongano un proscioglimento nel merito; ciò può portare a decidere sulla estinzione per prescrizione anziché sul merito della difesa invocata.
- In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente le date di prescrizione e le eventuali revoche o remissioni di querela/azione civile, perché possono determinare l'estinzione del reato o l'annullamento delle parti civili della sentenza.
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