Cassazione Penale, Sentenza n. 24529/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Iorio è stato condannato, con patteggiamento, a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., per avere utilizzato indebitamente una carta di debito intestata a Sabina Rovai effettuando due prelievi per complessivi 2.000 euro. Con la stessa sentenza il GIP ha disposto la confisca diretta del profitto pari a 2.000 euro e la confisca "allargata" della somma di 4.060 euro ritenuta di provenienza ingiustificata e sproporzionata rispetto al reddito. Il ricorso in Cassazione lamentava l'omessa/insufficiente motivazione in relazione alla confisca ex art. 240-bis c.p., ossia la mancata dimostrazione e specifica valutazione della sproporzione fra il valore del denaro sequestrato e la capacità reddituale/attività economica dell'imputato, con motivazione meramente formale e apodittica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), perché il giudice si è limitato a richiamare la norma senza valutare concretamente le condizioni finanziarie dell'imputato e senza confutare eventuali giustificazioni. Perciò la sentenza è stata annullata in parte qua limitatamente alla confisca ex art. 240-bis c.p. e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - in diversa persona per nuova decisione su quel profilo. Restano impregiudicati gli altri aspetti della sentenza (patteggiamento, pena e la confisca del profitto del reato di 2.000 euro se non modificata dalla pronuncia di rinvio).
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte di pagamento altrui; nel caso ha costituito la fattispecie di reato per cui Iorio è stato condannato mediante patteggiamento per i prelievi effettuati.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca allargata dei beni di provenienza ingiustificata e la possibilità di misura ablativa per sproporzione rispetto al reddito. La Corte ha ricordato che l'applicazione di tale misura richiede una motivazione specifica e puntuale sulla sproporzione e sulle ragioni per ritenere inaffidabili le giustificazioni dell'imputato.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento. La sentenza richiama che, sebbene il rito premiale comporti una motivazione più sintetica, non può essere automaticamente estesa alla confisca non concordata: il giudice deve comunque motivare adeguatamente le misure ablative non concordate.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale (art. 606), quando la motivazione sulle misure ablative risulti carente.
art. 569 cod. proc. pen.
Prevede la rimessione della causa al giudice di merito in diversa persona; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - in diversa persona fisica per la nuova valutazione sulla confisca.
Massime di principio
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. impone sempre una motivazione specifica: il giudice deve dimostrare la sproporzione tra beni e capacità reddituale e confutare le eventuali giustificazioni fornite dall'imputato.
- In caso di patteggiamento (rito premiale) la motivazione può essere più sintetica, ma non è esimente rispetto all'obbligo di motivare misure ablative non concordate tra le parti; la genericità è causa di annullamento limitato.
- Anche per importi non molto elevati il giudice deve comunque esaminare le condizioni finanziarie dell'imputato; la rilevanza dell'importo non sostituisce la necessità di una valutazione puntuale.
- Se la confisca non è stata adeguatamente motivata, la Cassazione annulla in parte e rinvia per nuovo esame, lasciando ferme le altre statuizioni concordate, salvo diverso esito al giudice di rinvio.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato dovrebbe documentare redditi, patrimoni e giustificazioni della provenienza dei beni (estratti conto, dichiarazioni fiscali, atti di trasferimento) e sollevare tempestivamente il vizio di motivazione se la confisca viene disposta senza analisi.
- Nelle ipotesi in cui le parti vogliano evitare futuri contestazioni sulla confisca, è opportuno esplicitare nell'accordo di patteggiamento le misure patrimoniali concordate; se la confisca non è parte dell'accordo, il giudice dovrà comunque motivarla.
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