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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24529/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iorio è stato condannato, con patteggiamento, a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., per avere utilizzato indebitamente una carta di debito intestata a Sabina Rovai effettuando due prelievi per complessivi 2.000 euro. Con la stessa sentenza il GIP ha disposto la confisca diretta del profitto pari a 2.000 euro e la confisca "allargata" della somma di 4.060 euro ritenuta di provenienza ingiustificata e sproporzionata rispetto al reddito. Il ricorso in Cassazione lamentava l'omessa/insufficiente motivazione in relazione alla confisca ex art. 240-bis c.p., ossia la mancata dimostrazione e specifica valutazione della sproporzione fra il valore del denaro sequestrato e la capacità reddituale/attività economica dell'imputato, con motivazione meramente formale e apodittica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), perché il giudice si è limitato a richiamare la norma senza valutare concretamente le condizioni finanziarie dell'imputato e senza confutare eventuali giustificazioni. Perciò la sentenza è stata annullata in parte qua limitatamente alla confisca ex art. 240-bis c.p. e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - in diversa persona per nuova decisione su quel profilo. Restano impregiudicati gli altri aspetti della sentenza (patteggiamento, pena e la confisca del profitto del reato di 2.000 euro se non modificata dalla pronuncia di rinvio).

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte di pagamento altrui; nel caso ha costituito la fattispecie di reato per cui Iorio è stato condannato mediante patteggiamento per i prelievi effettuati.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca allargata dei beni di provenienza ingiustificata e la possibilità di misura ablativa per sproporzione rispetto al reddito. La Corte ha ricordato che l'applicazione di tale misura richiede una motivazione specifica e puntuale sulla sproporzione e sulle ragioni per ritenere inaffidabili le giustificazioni dell'imputato.

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento. La sentenza richiama che, sebbene il rito premiale comporti una motivazione più sintetica, non può essere automaticamente estesa alla confisca non concordata: il giudice deve comunque motivare adeguatamente le misure ablative non concordate.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale (art. 606), quando la motivazione sulle misure ablative risulti carente.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Prevede la rimessione della causa al giudice di merito in diversa persona; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - in diversa persona fisica per la nuova valutazione sulla confisca.

Massime di principio

  • La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. impone sempre una motivazione specifica: il giudice deve dimostrare la sproporzione tra beni e capacità reddituale e confutare le eventuali giustificazioni fornite dall'imputato.
  • In caso di patteggiamento (rito premiale) la motivazione può essere più sintetica, ma non è esimente rispetto all'obbligo di motivare misure ablative non concordate tra le parti; la genericità è causa di annullamento limitato.
  • Anche per importi non molto elevati il giudice deve comunque esaminare le condizioni finanziarie dell'imputato; la rilevanza dell'importo non sostituisce la necessità di una valutazione puntuale.
  • Se la confisca non è stata adeguatamente motivata, la Cassazione annulla in parte e rinvia per nuovo esame, lasciando ferme le altre statuizioni concordate, salvo diverso esito al giudice di rinvio.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato dovrebbe documentare redditi, patrimoni e giustificazioni della provenienza dei beni (estratti conto, dichiarazioni fiscali, atti di trasferimento) e sollevare tempestivamente il vizio di motivazione se la confisca viene disposta senza analisi.
  • Nelle ipotesi in cui le parti vogliano evitare futuri contestazioni sulla confisca, è opportuno esplicitare nell'accordo di patteggiamento le misure patrimoniali concordate; se la confisca non è parte dell'accordo, il giudice dovrà comunque motivarla.

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