Cassazione Penale, Sentenza n. 11733/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 231/2001, aveva confermato l'applicazione nei confronti dell'ente della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, per responsabilità amministrativa da reato connessa ai delitti di corruzione contestati a favore della società. Il ricorso deduceva tre motivi: (i) omissione nella ordinanza impugnata della riproduzione del contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di De Leonibus Vincenzo (con i relativi gravi indizi), e contestazione della sussistenza del reato presupposto (si censuravano i pagamenti "sistematici" di pranzi, che la difesa qualificava come rapporti amicali); (ii) mancata valutazione dell'insussistenza di "un profitto di rilevante entità", requisito necessario per la misura interdittiva; (iii) mancato esame delle sopravvenute e idonee misure adottate dall'ente per escludere il pericolo di reiterazione (sostituzione del legale rappresentante, adozione di modelli organizzativi, organismo di vigilanza esterno, modifiche organizzative e misure bancarie e di controllo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione: l'ordinanza era stata notificata il 29/09/2023 e il ricorso è stato depositato il 19/10/2023, oltre il termine ordinario di quindici giorni applicabile ex art. 325 c.p.p. richiamato dall'art. 52 d.lgs. 231/2001 e dall'interpretazione giurisprudenziale richiamata (termini di cui all'art. 585 c.p.p.). La Corte ha quindi evitato di entrare nel merito dei tre motivi dedotti. E' stata disposta la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231/2001, art. 52
Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e rinvia, per l'impugnazione delle ordinanze cautelari emesse nei confronti dell'ente, alle regole processuali penali (in particolare all'art. 325 c.p.p.).
d.lgs. n. 231/2001, artt. 21 e 25 commi 1 e 2
presenti nel testo in relazione ai delitti di corruzione
Indicano la fattispecie di illecito amministrativo dell'ente derivante dalla commissione di reati (qui: corruzione) da parte di soggetti concretamente collegabili all'ente; sono la base normativa per l'applicazione della misura interdittiva all'ente.
d.lgs. n. 231/2001, art. 43 comma 3
Stabilisce che, se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di costituzione o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni si eseguono ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; ciò è rilevante ai fini del calcolo del termine per proporre ricorso.
codice di procedura penale, art. 161
richiamato implicitamente per le notificazioni
Regola le notificazioni effettuate presso il domiciliatario eletto e quindi incide sul computo dei termini processuali.
codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce la disciplina del ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari in appello o riesame; il richiamo ha implicato l'applicazione del termine ordinario di quindici giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p. per le decisioni adottate in camera di consiglio.
codice di procedura penale, art. 585 comma 1 lett. a)
Fissa il termine ordinario di quindici giorni per proporre ricorso avverso decisioni adottate in camera di consiglio; nella prassi è stato ritenuto applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p. per le ordinanze del tribunale in materia di misure reali.
orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, n. 13727/2018, Ficarra)
citazione della pronuncia
Conferma che il termine applicabile per il ricorso in cassazione avverso ordinanze del tribunale in materia di misure reali è il termine ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585 c.p.p., decorrente dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Controllare e annotare con precisione la data di notifica quando l'ente ha eletto domicilio: la mancata proposizione del ricorso entro il termine di 15 giorni (art. 325 c.p.p. interpretato con art. 585 c.p.p.) determina l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando l'ente ha eletto un domiciliatario, le notificazioni seguono le regole dell'art. 161 c.p.p.; è fondamentale che il domiciliatario riceva e comunichi tempestivamente gli atti per non perdere termini processuali.
- Le censure di merito relative alla sussistenza del reato presupposto, al "profitto di rilevante entità" o all'efficacia delle misure organizzative adottate dall'ente devono essere documentate e proposte entro i termini processuali utili: se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali, tali argomentazioni non saranno esaminate.
- Per contestare l'esistenza di un "profitto di rilevante entità" è necessario fornire elementi probatori concreti e non meri rilievi apodittici: la valutazione di tale requisito è rilevante e può influire sull'applicabilità della misura interdittiva.
- Le misure organizzative e i cambiamenti nella governance (nuovo legale rappresentante, modelli organizzativi, organismo di vigilanza, modifiche operative e contabili) possono essere rilevanti per escludere il pericolo di reiterazione, ma devono essere tempestivamente formalizzati e documentati in sede processuale per essere efficaci.
- In caso di provvedimenti interdittivi ai sensi del d.lgs. 231/2001, è prudente adottare contestualmente tutte le misure procedurali e sostanziali (notifica, impugnazione nei termini, documentazione delle misure correttive) per preservare sia i diritti processuali sia la possibilità di ottenere una valutazione di merito.
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