Sentenza n. 2614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale recante la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per due mesi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere riferito a un ufficiale dell’Arma estraneo alle indagini informazioni sulle indagini e sulle piste investigative relative all’omicidio di un sindaco. Il procedimento penale per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e violazione dell’obbligo del segreto si era concluso con archiviazione, anche in ragione della prescrizione. In appello sono stati dedotti: difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione del regime di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, assumendo che l’Amministrazione avesse recepito acriticamente gli esiti dell’indagine penale; violazione o erronea applicazione dell’art. 653 c.p.p., sostenendo che l’archiviazione dovesse impedire ulteriori valutazioni disciplinari o fosse assimilabile a una sentenza irrevocabile di assoluzione. È stata inoltre dedotta la lievità e marginalità della condotta, nonché richiamato il diverso esito del procedimento disciplinare riguardante altro militare coinvolto nella vicenda.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e che l’efficacia vincolante prevista dall’art. 653 c.p.p. opera soltanto in presenza di un giudicato penale assolutorio con formula piena, relativo all’insussistenza del fatto o alla mancata commissione da parte dell’imputato. Né l’archiviazione per prescrizione né l’archiviazione disposta in sede di indagini preliminari producono un effetto preclusivo di ulteriori valutazioni disciplinari. Gli elementi raccolti nel procedimento penale, comprese le intercettazioni legittimamente disposte, possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare, purché siano autonomamente rivalutati dall’Amministrazione e sia assicurato all’incolpato un effettivo contraddittorio, con possibilità di contestazione e di prova contraria. Nel caso concreto, la contestazione disciplinare era stata specificamente formulata, l’Amministrazione aveva svolto un’inchiesta formale, esaminato le difese dell’interessato e autonomamente valutato il contenuto delle conversazioni sotto il profilo della violazione degli obblighi di riserbo e continenza propri del ruolo ricoperto. L’archiviazione penale aveva escluso la configurabilità del reato, non la storicità della rivelazione né la rilevanza disciplinare della condotta. Il diverso esito del procedimento riguardante altro militare non incideva sulla legittimità della sanzione, anche per la diversità dei ruoli e dei comportamenti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 885, 1357 e 1379 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego irrogata al militare.
art. 653 c.p.p.
L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare vincola l’Amministrazione quanto all’accertamento del fatto e della sua riferibilità all’incolpato nei casi previsti dalla norma, ma non opera per l’archiviazione né per decisioni penali prive di un accertamento assolutorio pieno.
art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.
L’effetto vincolante rilevante ai fini disciplinari è collegato all’assoluzione con prova positiva dell’insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all’imputato; non è esteso all’assoluzione per insufficienza di prove.
art. 270 c.p.p.
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non impedisce il loro impiego in sede disciplinare quando siano state legittimamente disposte nel procedimento originario e siano rivalutate nel procedimento successivo con garanzia del contraddittorio.
art. 380 c.p.p.
È richiamato in relazione alle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza che costituiscono eccezione al divieto di utilizzazione extraprocessuale delle intercettazioni previsto dall’art. 270 c.p.p.
art. 411 c.p.p.
Disciplina l’archiviazione per le cause estintive del reato, tra cui la prescrizione, senza attribuire al provvedimento efficacia di giudicato assolutorio nel giudizio disciplinare.
art. 408 c.p.p.
Richiamato nella richiesta di archiviazione quale disposizione relativa alla mancanza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
art. 125 disp. att. c.p.p.
Richiamato insieme all’art. 408 c.p.p. quale fondamento della richiesta di archiviazione per insufficienza degli elementi probatori.
art. 27, comma 2, Cost.
La presunzione di non colpevolezza impedisce che l’archiviazione contenga indebiti giudizi di colpevolezza, ma non preclude la rivalutazione degli elementi investigativi in un successivo procedimento, purché sia garantita la difesa.
art. 129, comma 2, c.p.p.
È richiamato per distinguere l’obbligo, proprio della fase processuale, di pronunciare l’assoluzione quando evidente, dagli accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari prima dell’archiviazione.
art. 17 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione all’attivazione del procedimento disciplinare da parte del Procuratore della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: il medesimo fatto può essere penalmente irrilevante o non provato e, al contempo, integrare un illecito disciplinare valutabile secondo i doveri propri dello status e della funzione dell’incolpato.
- L’efficacia vincolante dell’art. 653 c.p.p. impedisce una diversa valutazione disciplinare soltanto quando vi sia un giudicato penale assolutorio con formula piena, che accerti l’insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte dell’imputato; tale effetto non consegue all’archiviazione, alla prescrizione o all’assoluzione per insufficienza di prove.
- Gli elementi acquisiti durante un’indagine penale conclusa con archiviazione possono essere utilizzati in un procedimento disciplinare, ma devono essere autonomamente rivalutati dall’Amministrazione e sottoposti alle regole probatorie e alle garanzie difensive proprie del procedimento disciplinare.
- Le intercettazioni telefoniche legittimamente disposte nel procedimento penale possono essere valutate in sede disciplinare, anche se il procedimento è diverso, quando l’interessato possa contestarne il contenuto e dedurre o produrre prove contrarie; in tale sede esse hanno valore di elementi indiziari liberamente apprezzabili.
- L’utilizzazione disciplinare di atti delle indagini preliminari non è lesiva del diritto di difesa se l’incolpato dispone, nel procedimento disciplinare, di un effettivo contraddittorio e della possibilità di contestare i fatti e offrire elementi contrari.
- L’archiviazione per prescrizione non esclude la valutazione disciplinare della condotta storicamente accertata, poiché la prescrizione non equivale a un accertamento dell’inesistenza del fatto o della sua non riferibilità all’interessato.
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