Ordinanza n. 524/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere - la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del provvedimento PG 29369/2023 del 22.9.2023, notificato il giorno 26.9.2023, e di ogni altro atto presupposto – parere viabilistico del 21.1.2023 e del 2.8.2023 - conseguente e/o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale PG 29369/2023 del 22 settembre 2023, unitamente ai pareri viabilistici del 21 gennaio 2023 e del 2 agosto 2023
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del provvedimento comunale PG 29369/2023 e degli atti presupposti, conseguenti o connessi, inclusi due pareri viabilistici. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione di merito, nonché un aggiornamento sulla situazione della vicenda, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sull’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto al Comune documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione e segnalando eventuali sopravvenienze o ulteriori esigenze istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata in giudizio.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell’eventuale mancata collaborazione ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, nonostante l’ordine istruttorio, può essere valutata come comportamento inequivoco di disinteresse e condurre all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di esigenze istruttorie rilevanti per la definizione del giudizio, il giudice amministrativo può imporre alla parte ricorrente di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando gli eventuali atti o fatti sopravvenuti e le ulteriori esigenze istruttorie, nonché ordinare all’amministrazione il deposito degli atti impugnati e dei relativi documenti di corredo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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